da PINCOPALLO » 02/05/2017, 12:14
Per Scheggia:
Se proprio vuoi un riferimento normativo, è sufficiente il comma 6 dell'art. 153 del TUEL - come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), n. 1, del D.L. n. 174/2012 - che prevede l'obbligo della segnalazione "... ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni ... tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio "", ed è evidente che una sentenza di condanna incide negativamente sugli equilibri di bilancio; ovviamente dopo la segnalazione dovranno seguire tutti i conseguenti adempimenti (da parte degli uffici, della Giunta e del Consiglio).
Il richiamo al termine di 120 giorni è improprio: esso vale solamente a "bloccare" la procedura esecutiva, che inizia con la notifica, a cura del creditore, della sentenza in formula esecutiva (art. 14 del DL n. 669/1996).
Ricorda comunque che se la parte vittoriosa procederà alla notifica, ci sarà un aggravio - talvolta notevole - delle spese, e quindi della somma che in definitiva l'Ente dovrà pagare: di tale maggiore esborso qualcuno sarà ritenuto responsabile (e cioè chi non si è adoperato per tempo per evitare tale maggiore onere, il che equivale a dire chi non ha provveduto agli atti occorrenti per il pagamento della somma prevista in sentenza).