CONDANNA SPESE DI LITE - DEBITO FUORI BILANCIO

Cari colleghi, vi chiedo un confronto sulla configurabilità o meno di un debito fuori bilancio da riconoscere nel caso di sentenza esecutiva che condanni l'Ente (solo) al pagamento delle spese legali di controparte.
Ho trovato questo parere Arconet ma l'art. 194 lett. a) a cosa si riferirebbe allora....voi cosa ne pensate?
Grazie mille
Il punto 5.2 lettera h) dell’allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011 prevede che, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di un’obbligazione passiva potenziale con riferimento alla quale non è possibile impegnare alcuna spesa ma si devono invece accantonare le relative risorse; l’impegno è invece assunto in presenza della sentenza attingendo dalle risorse accantonate.
RISPOSTA
La Commissione dopo ampio dibattito concorda la seguente risposta:
Si conferma che, in attesa degli esiti del giudizio, ovvero di una sentenza passata in giudicato, in genere non sorgono obbligazioni giuridicamente perfezionate a carico dell’ente. Pertanto, in assenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e del correlato obbligo di registrare l’impegno nelle scritture contabili, non può formarsi un debito fuori bilancio.
Al riguardo si richiama il principio della contabilità finanziaria 5.2, lettera h), il quale prevede “Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”.
Pertanto, nei casi in cui il contenzioso si riferisce ad una obbligazione giuridica perfezionata prima del contenzioso, l’ente deve avere già registrato la relativa spesa.
In assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio.
Ad esempio, a seguito di un ordine di acquisto, l’ente, seguendo le ordinarie procedure di spesa, deve assumere l’impegno e deve conservarlo, anche se, successivamente, si apre il contenzioso in relazione alla conformità della fornitura all’ordine. In caso di sentenza negativa dell’ente passata in giudicato, si formano obbligazioni giuridiche concernenti spese legali, interessi, ecc. che non possono essere definite fuori bilancio, se tempestivamente registrate a seguito della sentenza.
Se l’obbligazione giuridica oggetto del contenzioso è già sorta, e la nascita dell’obbligazione non è stata oggetto di un regolare procedimento di spesa da parte dell’ente, si è in presenza di un debito fuori bilancio.
In assenza dell’obbligazione perfezionata, la costituzione di fondi spese o rischi futuri, è diretta a garantire la formazione di idonee coperture, necessarie per consentire l’iscrizione della spesa in bilancio e la successiva registrazione.
In presenza di un’obbligazione perfezionata non registrata, la costituzione di fondi spese è diretta a garantire la formazione di idonee copertura necessarie per consentire il riconoscimento della spesa. Ma si è in presenza di debiti fuori bilancio.
Ho trovato questo parere Arconet ma l'art. 194 lett. a) a cosa si riferirebbe allora....voi cosa ne pensate?
Grazie mille
Il punto 5.2 lettera h) dell’allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011 prevede che, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di un’obbligazione passiva potenziale con riferimento alla quale non è possibile impegnare alcuna spesa ma si devono invece accantonare le relative risorse; l’impegno è invece assunto in presenza della sentenza attingendo dalle risorse accantonate.
RISPOSTA
La Commissione dopo ampio dibattito concorda la seguente risposta:
Si conferma che, in attesa degli esiti del giudizio, ovvero di una sentenza passata in giudicato, in genere non sorgono obbligazioni giuridicamente perfezionate a carico dell’ente. Pertanto, in assenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e del correlato obbligo di registrare l’impegno nelle scritture contabili, non può formarsi un debito fuori bilancio.
Al riguardo si richiama il principio della contabilità finanziaria 5.2, lettera h), il quale prevede “Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”.
Pertanto, nei casi in cui il contenzioso si riferisce ad una obbligazione giuridica perfezionata prima del contenzioso, l’ente deve avere già registrato la relativa spesa.
In assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio.
Ad esempio, a seguito di un ordine di acquisto, l’ente, seguendo le ordinarie procedure di spesa, deve assumere l’impegno e deve conservarlo, anche se, successivamente, si apre il contenzioso in relazione alla conformità della fornitura all’ordine. In caso di sentenza negativa dell’ente passata in giudicato, si formano obbligazioni giuridiche concernenti spese legali, interessi, ecc. che non possono essere definite fuori bilancio, se tempestivamente registrate a seguito della sentenza.
Se l’obbligazione giuridica oggetto del contenzioso è già sorta, e la nascita dell’obbligazione non è stata oggetto di un regolare procedimento di spesa da parte dell’ente, si è in presenza di un debito fuori bilancio.
In assenza dell’obbligazione perfezionata, la costituzione di fondi spese o rischi futuri, è diretta a garantire la formazione di idonee coperture, necessarie per consentire l’iscrizione della spesa in bilancio e la successiva registrazione.
In presenza di un’obbligazione perfezionata non registrata, la costituzione di fondi spese è diretta a garantire la formazione di idonee copertura necessarie per consentire il riconoscimento della spesa. Ma si è in presenza di debiti fuori bilancio.