da Don Zauker » 24/10/2016, 8:22
1) la scadenza delle fatture viene impostata nel giorno in cui le fatture ritornano "esigibili" (durc torna regolare)
2) se leggi la Circolare n. 54 del 13/04/2012 dell'Inps, l'istituto prima di rilasciare durc irregolare invita la ditta a sanare la situazione entro 15 giorni ecc..
Personalmente riterrei congruo avviare il procedimento di intervento sostitutivo già dopo 1 mese dalla rilevazione del durc irregolare.
Vorrei sottoporvi una piccola variante del quesito di cui sopra: ipotizziamo il caso in cui una fattura emessa nel 2012 ria rimasta inesigibile per via del durc, che per gli anni successivi, pur verificato periodicamente, ha continuato a presentarsi irregolare. La somma è stata certificata in PCC.
Il 01 agosto 2016 Equitalia comunica l'avvenuta compensazione crediti/debiti con la ditta per l'intero importo della fattura, e comunica i suoi estremi di pagamento.
Per quanto riguarda la tempestività dei pagamenti, io ho impostato la scadenza della fattura al 01/08/2016. Tuttavia ho un dubbio: dato che è avvenuta una compensazione e di fatto si andrà a pagare Equitalia, forse la fattura andrebbe esclusa dal calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti?