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reimputazioni impegni per trasferimenti correnti

Inviato:
21/09/2016, 12:54
da PG1
come vi regolate quando a fine esercizio risultano imputati all'esercizio impegni per trasferimenti correnti (l'atto non prevedeva scadenze di pagamento) non liquidati?
sono reimputati all'esercizio successivo con il FPV o senza?
grazie
Re: reimputazioni impegni per trasferimenti correnti

Inviato:
21/09/2016, 14:46
da Andrea74
I trasferimenti per i quali l'atto amministrativo di attribuzione non prevede modalità temporali e scadenze per l'erogazione sono imputati all'esercizio in cui l'atto viene adottato. Non c'è quindi necessità di reimputarli. Principio contabile 4/2, punto 5.2, lettera c).
Re: reimputazioni impegni per trasferimenti correnti

Inviato:
21/09/2016, 15:21
da PG1
in pratica, se capisco bene, è una deroga al principio generale che impone di mantenere a residuo solo spese Liquidate/liquidabili?
la stessa cosa vale anche per l'aggio sulle riscossioni coattive?
Re: reimputazioni impegni per trasferimenti correnti

Inviato:
21/09/2016, 16:12
da Andrea74
Corretto.
L'imputazione dell'impegno per aggi di riscossione segue quella dell'accertamento delle corrispondenti entrate.
Re: reimputazioni impegni per trasferimenti correnti

Inviato:
21/09/2016, 18:27
da PG1
scusa ancora, ma ho ancora dubbi sugli aggi e sul matenerli a residuo quando non liquidati; il mio dubbio è dovuto al fatto che, quando c'è una deroga, i P.C. lo dicono espressamente; ad es. nel caso dei gettoni di presenza, impegnati nell'esercizio in cui è effttuata la "prestazione" e mantenuti anche se la liquidazione è effettuata l'anno successivo.....cosa che non è stata fatta x l'aggio
Re: reimputazioni impegni per trasferimenti correnti

Inviato:
22/09/2016, 13:27
da Andrea74
principio contabile 4/2, punto 5.2:
«b) per la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi:
[...]
- riguardanti gli aggi corrisposti sui ruoli, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all’ammontare delle entrate accertato, al netto dell’eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;»