da teoz » 27/09/2016, 8:04
A seconda se sei un comune > o < di 5.000:
• Comuni con popolazione da 5mila abitanti in su: il mancato esercizio dell'opzione di
rinvio del consolidato (di competenza consiliare, stante la competenza di detto organo ad
approvare il bilancio) fa scattare, inequivocabilmente, l'obbligo di approvazione del
consolidato 2015. Unico escamotage è trovare, negli atti già adottati (Dup o bilancio), un
appiglio che consenta all'ente di affermare che la volontà - pur sottesa - era quella di
rinviare non solo la contabilità economico-patrimoniale ma anche il consolidato. È poco
plausibile, infatti, esercitare oggi una proroga a tempo abbondantemente scaduto, per
evitare un adempimento su cui il livello di attenzione è, evidentemente, ancora molto
basso.
• Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti: l'articolo 233-bis, comma 3 del Tuel
prevede che «gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti possono non
predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017». La formulazione letterale della
norma, molto diversa dal «possono rinviare» contenuto all'articolo 11-bis, comma 4 del
Dlgs 118/2011, potrebbe far presupporre come al posto di un atto espresso per l'esercizio
di questa facoltà sia sufficiente un mero comportamento concludente da parte dell'ente. È
comunque opportuno che questa volontà venga formalizzata in una delibera di Consiglio,
la cui adozione è ancora oggi possibile visto che l'esercizio 2016 non è ancora concluso.