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variazione bilancio referendum

MessaggioInviato: 23/10/2016, 19:33
da angelo sessa
Si deve variare il Bilancio 2016/2018 , annualità 2016 , per incrementare in entrata e spesa lo stanziamento per il referendum del 4 dicembre. La competenza per questo tipo di variazione è sempre di Giunta con ratifica in consiglio comunale?

grazie

Re: variazione bilancio referendum

MessaggioInviato: 24/10/2016, 7:06
da decima
angelo sessa ha scritto:Si deve variare il Bilancio 2016/2018 , annualità 2016 , per incrementare in entrata e spesa lo stanziamento per il referendum del 4 dicembre. La competenza per questo tipo di variazione è sempre di Giunta con ratifica in consiglio comunale?


se non si vuole andare direttamente in cc, si

grazie

Re: variazione bilancio referendum

MessaggioInviato: 24/10/2016, 11:11
da Andrea74
Trattandosi di spesa e corrispondente entrata a titolo di contributo a rendicontazione, può essere utilizzata la norma del coma 5-quater, lettera e-bis), relativa alle variazioni di competenza del responsabile finanziario:
"in caso di variazioni di esigibilita' della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta"

Re: variazione bilancio referendum

MessaggioInviato: 25/10/2016, 8:00
da Paolo Gros
Faccio c notare che trattandosi d di spese elettorali referendarie l'importo a ristoro da parte dello stato non e' un "contributo" che per sua natura non puo' di fatto coprire il 100% della spesa ( con-tributo) ma il totale rimborso delle spese sostenute per cui ritengo che la norma indicata ( oma 5-quater, lettera e-bis) peraltro trattandosi di entrata ed uscita corrente , non sia applicabile e la viariazione di bilancio sia di competenza del CC.
Naturalmente poi ormai viascuno si muove come gli pare poiche' se un articolo di legge e' diviso in bis,tris, quater,etc etc etc ed addirittura i bis , tris , quater sono suddividi in lettre a,b,c, etc etc ....e' davvero l'Italia del diritto e del rovescio come peri lavori a maglia a cui la finanza pubblica e le sue ri regole distorte sempre di piu' assomiglia.

E' solo la mia umile opinione , come sempre....

Re: variazione bilancio referendum

MessaggioInviato: 25/10/2016, 10:50
da kicerog
Andrea74 ha scritto:Trattandosi di spesa e corrispondente entrata a titolo di contributo a rendicontazione, può essere utilizzata la norma del coma 5-quater, lettera e-bis), relativa alle variazioni di competenza del responsabile finanziario:
"in caso di variazioni di esigibilita' della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta"


Buongiorno.
Sapete indicarmi la norma che ha modificato l'art. sopra richiamato , in quanto non trovo nel mio ultimo TUEL aggiornato la lettera e-bis?
Grazie

Re: variazione bilancio referendum

MessaggioInviato: 25/10/2016, 11:24
da kicerog
(lettera aggiunta dall'art. 9-bis, comma 1, della legge n. 160 del 2016)

Trovato grazie.

Re: variazione bilancio referendum

MessaggioInviato: 25/10/2016, 11:46
da Luisamp
Dubbio: siccome invieremo il rendiconto alla prefettura nel 2017, l'entrata la posso tenere a residuo attivo 2016 oppure la devo imputare al 2017 ?

Re: variazione bilancio referendum

MessaggioInviato: 25/10/2016, 11:52
da Andrea74
Se si considera l'entrata quale contributo a rendicontazione, l'imputazione dell'accertamento segue quella degli impegni di spesa che esso finanzia (punto 3.6, lett. c) del principio 4/2).

Re: variazione bilancio referendum

MessaggioInviato: 25/10/2016, 12:21
da ullifa
non ricordo se le prefetture attuano i meno al competenza potenziata.


c) per quanto riguarda, in particolare, i “Contributi a rendicontazione”, costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un’amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell’ente erogante di voler finanziare la spesa” a rendicontazione”, l’accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite distintamente per i trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato e per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio:
in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un’amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi “a rendicontazione” a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un’obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:
- l’ente erogante è tenuto ad impegnare l’intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell’ente beneficiario (cronoprogramma). L’individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo;
- l’ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni.
Nel corso della gestione, l’attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali differenze, l’Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all’Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.
Nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l’ente beneficiario accerta l’entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa . L’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.
 Per quanto riguarda, in particolare, i contributi del Ministero della giustizia per gli uffici giudiziari, l’accertamento è effettuato sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito nei confronti del Comune, da parte del Ministero della Giustizia, a seguito dell’esame della rendicontazione presentata, o in assenza, sulla base dell’effettivo incasso. In ogni caso, è annualmente considerato esigibile il 70 per cento del contributo globalmente erogato nell’anno precedente o nell’ultimo esercizio in cui il Ministero della giustizia ha erogato il contributo a favore del comune (articolo 2, comma 2, del DPR 4 maggio 1998, n. 187). La rata a saldo è accertata sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito da parte del Ministero della Giustizia, o in assenza, sulla base dell’effettivo incasso. Nell’esercizio in cui è incassato il saldo, si provvede alla cancellazione degli eventuali residui attivi riguardanti l’acconto della rata cui il saldo si riferisce e gli acconti degli esercizi precedenti, se non correlati a formale riconoscimento del credito da parte del Ministero. In sede di riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 comma 7, del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, l’ente provvede a cancellare i residui attivi riguardanti gli esercizi per i quali il comune ha già incassato la rata a saldo;
d) coincide con i termini di pagamento previsti nel permesso di costruire, mentre la registrazione contabile dell’operazione è effettuata al momento del rilascio del permesso;

Re: variazione bilancio referendum

MessaggioInviato: 25/10/2016, 13:26
da Andrea74
Anche nel caso non applicasse la competenza potenziata:
 Nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l’ente beneficiario accerta l’entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa . L’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

A mio parere personale, la formale deliberazione corrisponde in questo caso alla norma di legge che dà diritto al rimborso.