Imposta di soggiorno: albergatori come agenti contabili

La sentenza n. 1141/2016 del Tar Veneto, sezione III, ha qualificato come agenti contabili di fatto i gestori di strutture ricettive incaricati della riscossione dell’imposta di soggiorno, in quanto maneggiano denaro di pertinenza pubblica.
Dunque, gli albergatori non sono sostituti d’imposta, essendo gravati solo da obblighi strumentali:
• nessuna responsabilità fiscale;
• obbligo di dichiarare i pernottamenti;
• obbligo di riversare al Comune le quote dell’imposta di soggiorno (o di altre imposte) versate dagli ospiti;
• obbligo di segnalare i clienti che rifiutano di versare il tributo.
Dunque, gli albergatori non sono sostituti d’imposta, essendo gravati solo da obblighi strumentali:
• nessuna responsabilità fiscale;
• obbligo di dichiarare i pernottamenti;
• obbligo di riversare al Comune le quote dell’imposta di soggiorno (o di altre imposte) versate dagli ospiti;
• obbligo di segnalare i clienti che rifiutano di versare il tributo.