Fondo Contrattazione Decentrata - Recupero

Preg. mi Sigg.ri
vorrei sottoporvi una problematica relativa al recupero degli emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti con la contrattazione decentrata.
Premetto che l'ente in oggetto ha distribuito sia somme in eccesso sia impropriamente negli anni 2006, 2007 e 2008, tutti oggetto di ispezione ministeriale. Nel 2007, inoltre, il comune non rispettò il patto di stabilità. Partendo dal presupposto che le somme distribuite in eccesso debbano essere recuperate sulle somme a valere sulla contrattazione degli anni successivi, e questo mi sembra pacifico, in un numero di anni pari a quelli in cui si è superato il vincolo finanziario, e senza ricorrere a risparmi di alcun tipo (eventualità prevista solo per i comuni che in quegli anni abbiano rispettato il patto di stabilità, e non è questo il caso) le mie domande riguardano espressamente l'applicazione del comma 3 dell'art. 4.
1) Personalmente sono convinto che, in applicazione del comma 3, se un comune non ha rispettato il patto di stabilità ed ha distribuito il fondo in maniera illegittima, applicandosi alle clausole della contrattazione la nullità ex comma 3-quinquies art. 40, la distribuzione si qualifica come indebita ed insanabile e, quindi, a mio avviso, il recupero non può che essere operato direttamente sui dipendenti ex art. 2033 c.c. e non sulla consistenza dei fondi futuri, eventualità che a mio avviso è prevista solo per le somme distribuite in eccesso. Voi che ne pensate?
2) In ogni caso, ammesso e non concesso che anche ai comuni non rispettosi del patto di stabilità, e che abbiano distribuito il fondo in maniera impropria, sia possibile recuperare l'indebito sulla consistenza dei fondi futuri, io sono convinto che il comma 3 possieda un termine iniziale intrinseco, riconducibile alla data di approvazione del d.l. 150/2009, e cioè il 15/11/2009, con cui venne introdotto il comma 3-quinquies al quale fa riferimento la sanatoria. Per tali motivi, avendo il mio comune distribuito illegittimamente i fondi nel 2006, 2007 e 2008 e quindi anteriormente al 15/11/2009, l'indebito non può che essere recuperato direttamente sui dipendenti dato che gli atti di distribuzione ricadono nel periodo ante 15/11/2009 e quindi fuori dall'ambito di validità temporale della norma. E' corretto?
Vi ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte che vorrete darmi,
distinti saluti
vorrei sottoporvi una problematica relativa al recupero degli emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti con la contrattazione decentrata.
Premetto che l'ente in oggetto ha distribuito sia somme in eccesso sia impropriamente negli anni 2006, 2007 e 2008, tutti oggetto di ispezione ministeriale. Nel 2007, inoltre, il comune non rispettò il patto di stabilità. Partendo dal presupposto che le somme distribuite in eccesso debbano essere recuperate sulle somme a valere sulla contrattazione degli anni successivi, e questo mi sembra pacifico, in un numero di anni pari a quelli in cui si è superato il vincolo finanziario, e senza ricorrere a risparmi di alcun tipo (eventualità prevista solo per i comuni che in quegli anni abbiano rispettato il patto di stabilità, e non è questo il caso) le mie domande riguardano espressamente l'applicazione del comma 3 dell'art. 4.
1) Personalmente sono convinto che, in applicazione del comma 3, se un comune non ha rispettato il patto di stabilità ed ha distribuito il fondo in maniera illegittima, applicandosi alle clausole della contrattazione la nullità ex comma 3-quinquies art. 40, la distribuzione si qualifica come indebita ed insanabile e, quindi, a mio avviso, il recupero non può che essere operato direttamente sui dipendenti ex art. 2033 c.c. e non sulla consistenza dei fondi futuri, eventualità che a mio avviso è prevista solo per le somme distribuite in eccesso. Voi che ne pensate?
2) In ogni caso, ammesso e non concesso che anche ai comuni non rispettosi del patto di stabilità, e che abbiano distribuito il fondo in maniera impropria, sia possibile recuperare l'indebito sulla consistenza dei fondi futuri, io sono convinto che il comma 3 possieda un termine iniziale intrinseco, riconducibile alla data di approvazione del d.l. 150/2009, e cioè il 15/11/2009, con cui venne introdotto il comma 3-quinquies al quale fa riferimento la sanatoria. Per tali motivi, avendo il mio comune distribuito illegittimamente i fondi nel 2006, 2007 e 2008 e quindi anteriormente al 15/11/2009, l'indebito non può che essere recuperato direttamente sui dipendenti dato che gli atti di distribuzione ricadono nel periodo ante 15/11/2009 e quindi fuori dall'ambito di validità temporale della norma. E' corretto?
Vi ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte che vorrete darmi,
distinti saluti