Divieto di utilizzo eccedenze di cassa Azienda Speciale

La sezione Lombardia della Corte dei conti, con la delibera n. 402 del 21 dicembre 2016, ha stabilito che un Comune non può ricevere dalla sua Azienda Speciale un finanziamento a breve termine che ha le caratteristiche e finalità dell’anticipazione di Tesoreria.
Infatti, la stessa Azienda Speciale non può utilizzare l’eccedenza di cassa per realizzare un finanziamento a breve termine a favore del Comune di cui è partecipata totalitaria.
Infatti, la stessa Azienda Speciale non può utilizzare l’eccedenza di cassa per realizzare un finanziamento a breve termine a favore del Comune di cui è partecipata totalitaria.