a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.
L'art. 74 del d.lgs. n. 118/2011 ha poi aggiunto il comma 1-bis. che recita "Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente."
Dunque le entrate di cui alle lettere b), e) e g) possono essere utilizzate per le spese correnti.
Se tra le "altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" rientrano, tra le altre, l’emissione di prestiti obbligazionari, il ricorso alla finanza di progetto, la disciplina relativa alla cartolarizzazione, le operazioni di factoring, la sottoscrizione di sponsorizzazioni, la possibilità di aperture di credito in conto corrente, parrebbe di capire queste entrate possano finanziare spese correnti! Sono nella confusione più totale...!!!

Grazie.