http://www.redazionefiscale.it/c/fisco- ... o-parziale• Le Amministrazioni pubbliche nonché le amministrazioni autonome, sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute. L’esonero è conseguenza dell’obbligo di invio, verso i predetti enti, delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 244/2007: i
• Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l’invio dei dati delle fatture, e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.