Ragioneria 11 ha scritto:
La fattura dell'avvocato, però, è stata fatta non al Comune ma al cliente.
E' corretto. Nessun rapporto giuridico sinallagmatico intercorre fra Comune e avvocato delle parte vittoriosa, bensì solo fra lui e la controparte. La fattura deve essere emessa da lui alla controparte.
Ragioneria 11 ha scritto:
Il collega, nel fare la determina di liquidazione, dispone alla Ragioneria di pagare la fattura dell'avvocato (fatta al privato) operando le operazioni di splyt e di ritenuta d'acconto.
Va distinto il caso in cui c'è distrazione delle spese (leggi: si paga tutto all'avvocato di parte vittoriosa) da quello senza distrazione. Attenzione perchè distrazione non toglie nulla alla correttezza dell'emissione della fattura dell'avvocato alla controparte vittoriosa (questo rimane un punto fermo).
IVA
La R.M. 91/98 ha affermato che il soggetto soccombente, condannato al pagamento delle spese a favore del difensore della controparte, è tenuto al pagamento anche dell’Iva su tali spese.
Però se la parte vittoriosa è soggetto Iva e può detrarla, spetterà a lei il rimborso dell’Iva sulle spese a carico della parte soccombente.
Senza distrazione:
Il legale emetterà al cliente (vincitore) regolare fattura con IVAe ritenuta d'acconto. La parte vittoriosa chiederà alla soccombente il rimborso delle spese come risultanti dalla parcella, con Cassa Previdenza e IVA. La parte soccombente dovrà rimborsare anche l’IVA, tranne se la parte vincitrice non sia un soggetto IVA che può detrarre. In questo caso la parte soccombente non dovrà pagare l’IVA. La ritenuta d’acconto dovrà essere versata dal cliente vincitore, se sostituto d’imposta.
Con distrazione:
Se il giudice stabilisce la distrazione a favore dell’avvocato della parte vittoriosa degli onorari e spese, per l'IVA è uguale come nel caso precedente. L’avvocato emetterà fattura sempre nei confronti del proprio cliente, ma dovrebbe emetterla con la dicitura che conferma che il pagamento è stato effettuato dal soccombente.
Se l'Ente deve pagare anche l'IVA dipende dal fatto che il cliente vincitore sia soggetto passivo d’imposta ed anche se la sentenza sia inerente l’esercizio della sua attività di impresa.
SPLIT PAYMENT
Non vorrei banalizzare, ma lo split payment già di per sè non verrebbe in considerazione, trattandosi di professionisti che sono esclusi dal meccanismo dello split payment. Il che interessa soprattutto il caso di distrazione.
Nel caso in cui non c'è distrazione e si paga tutto alla parte vittoriosa, non vedo motivi per cui non applicare la stessa logica.
CONTABILIZZAZIONE DELLA FATTURA
Non c'è nessuna fattura da contabilizzare.
RITENUTA D'ACCONTO
Articolo 25 del DPR n. 600/73: in base ad esso chi corrisponde i compensi per lavoro autonomo è obbligato ad effettuare la ritenuta, anche se le prestazioni sono state rese a terzi. La ritenuta la fa chi paga. In caso di distrazione: la ritenuta Irpef va operata da chi eroga il compenso, ossia la parte soccombente, anche se non è il committente della prestazione. In caso senza distrazione: la fattura la paga il vincitore, opera la ritenuta, e vanta un credito nei confronti del soccombente, perchè si tratta di spesa ripetibile.
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