Gradirei capire meglio la disposizione che prevede l'assegnazione di spazi finanziari con ricorso al debito (art. 1, commi 485-487 della Legge 232/2016 e decreto MEF 41337/2017) ed in particolare cosa s'intende:
1) "nel caso di investimenti finanziati operazioni d'indebitamento, gli spazi finanziari sono utilizzati esclusivamente a copertura degli impegni esigibili nel 2017" ? Forse che l'Ente, nell'anno 2017, deve dapprima perfezionare un'operazione di indebitamento poi deve affidare lavori ed assumere impegni di spesa e che gli stessi impegni devono diventare esigibili nello stesso anno 2017 ?
2) "Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalità previste sono recuperati in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2017" ? Forse che il diverso utilizzo degli spazi finanziari acquisiti rispetto alla finalità prevista comporta una penalizzazione in termini di obiettivo del Pareggio di Bilancio 2017, pari alla diversa utilizzazione ?
3) "Qualora gli spazi finanziari non siano utilizzati totalmente l'Ente non può beneficiare di spazi finanziari nell'anno successivo (2018)" ? Forse che in caso di mancato integrale utilizzo degli spazi finanziari l'Ente non può beneficiare dei spazi finanziari nell'anno successivo (anno 2018) ?
Grazie.