da EMI68 » 17/03/2017, 10:10
il punto 8.9 del principio applicato 4/2 stabilisce che, in caso di esercizio provvisorio, a inizio esercizio gli enti trasmettono al tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio e l’importo degli stanziamenti di competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, con l’indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato. Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell’anno precedente (articolo 163, comma 4 del Tuel). Con questa comunicazione, pertanto, non si determina solamente l’esigibilità presunta per le spese di competenza dell’esercizio 2016, ma anche l’effettiva capacità di pagamento in c/residui e in c/competenza che costituisce il limite per la gestione della cassa autorizzatoria sino all’approvazione del bilancio.