da GIUDY72 » 29/03/2017, 11:44
E' possibile dopo aver approvato il rendiconto del 2016 applicare al bilancio di previsione 2017 quota dell'avanzo libero per finanziare la parte corrente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel caso in cui risultasse in modo inequivocabile l'impossibilità di approvare il bilancio in equilibrio?
Nel caso nella deliberazione di approvazione del bilancio si motiverà che per poter chiudere il bilancio di previsione in pareggio occorre applicare l’art. 193 c. 3 del TUEL che dice:
“Omissis”… Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
Oppure posso applicare l'avanzo solo in sede di equilibri di bilancio e cioè entro il 31 luglio?[/b]