avanzo presunto

avanzo presunto

Messaggioda Andrea9701 » 30/03/2017, 12:28

Il Comune si trova in questa condizione: Ha approvato nel 2015 il ripiano della perdita in 28 esercizi a seguito del riaccertamento straordinario previsto dall’art. 3 comma 7 del d.lgs 118/2015 modificato dal D.L. 78/2015, conseguentemente ha previsto una suddivisione del disavanzo in 28 esercizi come previsto dalla norma di riferimento.
L’ente, che ha già approvato il bilancio di previsione 2017 – 2019, si trova oggi (nelle more dell’approvazione del rendiconto) nelle condizioni di voler applicare una quota dell’avanzo presunto vincolato per destinarlo alla copertura di somme urgenze avvenute gli scorsi mesi di gennaio e febbraio 2017.
A tale scopo è stata approvata in Giunta Comunale la delibera di avanzo presunto entro il 31 gennaio 2017.
I revisori in sede di rilascio del parere hanno eccepito la mancata possibilità di applicare tale avanzo per la finalità suesposta sulla scorta delle seguenti motivazioni:
1. L’ente dovrebbe applicare tutte le risorse disponibili per la diminuzione del disavanzo, evitando di allocare fondi e/o riserve da destinare successivamente a spese di investimento, ciò sulla scorta di quanto previsto dall’art. 187 comma 3-ter lett. d) del tuel.
Il sottoscritto ha eccepito interpretando la norma nel senso che la copertura che l’Ente da al disavanzo garantita nel suo importo minimo approvato e validato dalla Corte dei Conti, comporta il mancato rinvio ad esercizi successivi del disavanzo registrato, ovvero con la somma restante l’ente dovrebbe essere libero di applicarlo nei limiti di quelle che sono le proprie capacità di cassa.
Ovviamente con la delibera di approvazione dell’ avanzo presunto si è inteso dare un vincolo specifico allo stesso, sulla scorta di quanto previsto dal predetto comma 3-ter lett. d) del tuel.
Se l’articolo in questione significasse la mancata possibilità di applicare l’avanzo fino alla completa copertura del disavanzo (quindi per ulteriori 28 anni) ciò implicherebbe il blocco assoluto di tutti gli enti per un pari periodo di tempo, ed un accumulo di risorse di cassa che desterebbe comunque problemi.
Con riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter lett. d) dell’art. 187 del TUEL, che recita:” è possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi…….”.
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato la domanda è: può un Ente attribuire un vincolo sull’avanzo in sede di risultato presunto? La possibilità dovrebbe essere quella prevista dall’art. 187 comma 3-quater del T.U.E.L., ma in questo caso non avendo ancora approvato il consuntivo devo dimostrare dettagliatamente da cosa proviene questo vincolo?
Andrea9701
 
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