da Raggio84 » 14/04/2017, 10:22
Buondì a tutti i colleghi.
Condivido la risposta dell'Anci al mio quesito. Buon lavoro.
03-04-2017
FINANZA LOCALE
ENTRATE
SANZIONI
STRADE
UTILIZZAZIONI
DLGS n. 285 del 1992
Quesito
Comune di circa 4.000 abitanti. Si chiede di conoscere:
1) la quota vincolata del 50% dei proventi da contravvenzioni al codice della strada di cui all’art. 208 del D. Lgs. n°285 del 30/04/1992 è da intendersi al netto delle eventuali spese sostenute per il noleggio, manutenzione e supporto degli apparecchi di rilevazione delle infrazioni (cosiddetti autovelox)?
2) nel caso in cui la strada ove avvengono gli accertamenti con autovelox non è di proprietà comunale, parimenti il 50% dovuto all’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis del medesimo D. Lgs n°285/1992 è da intendersi al netto delle spese di cui sopra?
Si propone esempio: introito di 100; spese per noleggio e manutenzione 30. La quota ex art. 208 è pari a 50 oppure a 35 (100-30 = 70/2 = 35)?
La quota ex art 142 è pari a 50 oppure 35?
Risposta
L'art. 208 del Nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mmm. ii.) parla di "proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie".
Le spese effettuate per procedere all'accertamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale, quali quelle citate nel quesito o altre (per es. il costo delle attrezzature, il costo del personale, ecc.) seguono tutt'altra strada.
Potrebbero essere considerate "spese di procedimento" e quindi andare ad incrementare l'obbligazione pecuniaria del trasgressore oppure essere considerate spese effettuate dall'Ente per la propria attività istituzionale e quindi rimanere a carico dell'Ente stesso.
In ogni caso devono essere tenute rigorosamente distinte dall'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Pertanto, sia la quota vincolata prevista dall'art. 208, comma 4, sia la quota da destinare all'Ente proprietario della strada, prevista dall'art. 142, comma 12-bis, sono da calcolare sull'intero importo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Peraltro, la destinazione di cui all'art. 208, comma 4, sopra citato, può, in quota parte, prevedere anche il pagamento delle spese effettuate per il "potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale" (lett. b) e per il "miglioramento della sicurezza stradale" (lett. c).