da fausto65 » 05/04/2017, 9:11
Secondo me devi fare riferimento al Testo Unico Enti Locali Titolo VI Capo I "Controllo sugli atti" ed in particolare all'art. 124 "Pubblicazione delle deliberazioni".
Nel Testo Unico commentato, nelle note viene riportata la decisione del Consiglio di Stato, sez. V 15 marzo 2006, n. 1370, la quale dispone che la pubblicazione all'Albo Pretorio, prescritta dall'art. 124 T.U. n. 267 del 2000 per tutte le deliberazioni degli organi di governo del Comune e della Provincia, non sia relativa alle sole deliberazioni degli organi di governo, quali il Consiglio e Giunta Comunali, ma riguardi « anche le determinazioni dirigenziali , esprimendo la parola “deliberazione” ab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante.