sterilizzazione DL 35-2013

sterilizzazione DL 35-2013

Messaggioda Raggio84 » 06/04/2017, 12:01

Buondì a tutti i colleghi.
la Corte dei Conti si è epressa in maniera chiara sulla contabilizazione degli effetti della anticipazione di cassa ex DL. 35/2013 (Corte Conti Lazio Controllo delibera_103_2016 - Corte Conti Lombardia delibera 119-2016 - Corte Conti sez Autonomie delibera_33_2015). Probabilmente mi sfugge qualcosa.
Nel 2013 mi faccio prestare 769.000 € per pagare debiti iscritti in bilancio nei residui passivi perché evidentemente a corto di cassa. La Corte mi dice che devo indicare nell'avanzo € 769.000 meno la quota capitale da pagare annualmente. Mi spiegate il senso di trovare risorse pari all'intero importo che mi sono fatto prestare già dal primo anno, anzichè trovare annualmente le risorse per pagare soltanto la quota annuale di sorta capitale e interessi? Se ho le risorse per finanziare tutto l'importo in un'unico anno non ho bisogno di farmi prestare i soldi!
Grazie a tutti i colleghi
Ultima modifica di Raggio84 il 07/04/2017, 11:08, modificato 1 volta in totale.
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Re: sterilizzazione DL 35-2013

Messaggioda Raggio84 » 06/04/2017, 18:10

Scusate per il tempo che vi ho fatto perdere a leggere il quesito (da non porre ovviamente). La risposta è che altrettanto ovviamente con la sterilizzazione (appunto si chiama così!!!) non ci sono effetti negativi né positivi.
Ormai dopo 34 anni sono alla frutta.
Buon lavoro
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Re: sterilizzazione DL 35-2013

Messaggioda Raggio84 » 07/04/2017, 11:19

Buondì a tutti i colleghi.
Dopo la frutta decido di passare anche al dessert, tanto oramai ...
Allora: continua a ronzarmi nella testa che qualcosa non mi torna.
Ok che sterilizziamo gli effetti di questo prestito per evitare di utilizzare l'avanzo che ne deriva e che è stato invece compensato dalla contestuale diminuzione di pari importo di residui passivi. Ma questo va bene per il primo anno. Perchè ogni anno successivo sono costretto a reperire risorse praticamente pari all'importo ticevuto (diminuito della sola quota capitale) - art. 187, 1° comma ultimo periodo, D. Lgs 267/2000?? Per i primi dieci/quindici anni è insostenibile per il mio bilancio. Come per tutti gli altri prestiti la valutazione a monte era stata fatta sulla logica di reperire ogni anno le sole risorse per ammortizzare q. capitale ed interessi. Comprendo anche che a monte del D.L. 35 poteva esserci lo "stimolo" per gli Enti di attivare prontamente la riscossione della marea di residui attivi che ci ritroviamo nei bilanci, ma per un ente com il mio è impensabile reperire ogni esercizio 600/700.000 € per ripianare il vincolo della quota residua del prestito pari ad € 769.000.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie a tutti i colleghi
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Re: sterilizzazione DL 35-2013

Messaggioda Raggio84 » 07/04/2017, 11:24

Aggiungo che, pur tenendo presente il comma 6 dell'art. 2 del D.L. 78/2015 per cui la quota da vincolare nel risultato di amministrazione è pari alla quota residua della sorta capitale meno il FCDE per me il problema rimane.
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Re: sterilizzazione DL 35-2013

Messaggioda Raggio84 » 07/04/2017, 17:38

Parto da un esempio/ipotesi:
IPOTESI 1) Chiudo l'esercizio 2014 con un risultato di amministrazione pari a zero con 700 di residui attivi e 700 di residui passivi. Non sono riuscito a pagare perchè non ho riscosso lo stesso importo pari al debito accumulato. NON chiedo il prestito DL 35/2013. L'anno successivo incasso i 700 dei residui attivi, pago i 700 dei residui passivi ed ipotiziammo nuovamente il resto della gestione di competenza 2015 in equilibrio, quindi il 2015 si chiude di nuovo con un risultato di amministrazione pari a zero. La storia sarebbe finita lì.
IPOTESI 2) Identica alla 1 solo che accedo al prestito DL 35/2013. L'anno successivo al 2014 contabilizzo il prestito (di cassa ricordiamolo) seguendo l'indicazione della Corte Conti. Ipotiziammo nuovamente il resto della gestione di competenza 2015 in equilibrio. Quindi diciamo che nel 2015 incasso i 700 dei residui attivi conservati e chiudo con un avanzo proprio di 700 perchè invece ho preso il prestito per pagare i residui passivi che scompaiano. Vincolo un importo pari alla quota accontonata per la parte residua del prestito ricevuto meno la quota capitale pagata (diciamo 650). Per cui per il Bilancio 2016 non avrei grossi problemi non dovendo applicare disavanzo. Continuiamo ad ipotizzare gestioni che chiudono sempre in perfetto equilibrio. Per cui alla chiusura del 2016 devo continuare a vincolare la quota residua del prestito (diciamo 600), nel 2017 (550) e così via. Solo che a partire dal Bilancio 2017 DEVO applicare il suddetto disavanzo di 600 al Bilancio di previsione 2017 ai sensi ai sensi dell'art. 187, 1° comma ultimo periodo del TUEL e reperire MAGGIORI RISORSE per 600 quale disavanzo derivante dalla chiusura 2016. Al Bilancio 2018 DEVO applicare il suddetto disavanzo di 550 e reperire ancora una volta MAGGIORI RISORSE per 550 quale disavanzo derivante dalla chiusura 2017. E così via. Io penso che invece un pò tutti quelli che hanno acceso il prestito ex DL 35/2013 hanno valutato che l'impegno futuro era quello di reperire esclusivamente i 50 ogni anno. DOVE SBAGLIO?
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Re: sterilizzazione DL 35-2013

Messaggioda EMI68 » 07/04/2017, 18:19

Nell'anno in cui accerti e incassi l'Anticipazione di Liquidità, non potendo, secondo i nuovi principi contabili, conservare a residui la quota capitale da restituire alla cassa dd.pp., si crea un avanzo di amministrazione che la norma ti impone di vincolare. Ogni anno stanzierai sul tuo bilancio la quota di ammortamento dell'anticipazione di liquidità da restituire alla cassa dd.pp., finanziando la stessa con nuove risorse, e a fine anno ridurrai l'avanzo di amministrazione vincolato di un importo pari alla quota capitale rimborsata.
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Re: sterilizzazione DL 35-2013

Messaggioda Raggio84 » 07/04/2017, 18:59

Emi ma è proprio quello che tento di evidenziare. Ogni anno sono costretto a reperire una risorsa enorme per il mio bilancio, praticamente insostenibile per un piccolo ente come il mio, mentre a monte la scelta di farsi prestare liquidità è stata basata essenzialmente sulla facilità di prevedere di stanziare anno per anno solo la quota capitale ed interessi. E' un'incongruenza
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Re: sterilizzazione DL 35-2013

Messaggioda Raggio84 » 07/04/2017, 19:05

Continuando nella mia riflessione: l'unica "scappatoia" sarebbe quella di finanziare il disavanzo applicato al previsionale derivante dalla quota vincolata anno per anno sapendo e relazionando che in realtà mi servirà invece reperire soltanto la quota capitale ed interessi. Ma ciò cozzerebbe contro qualsiasi principio contabile, seppure è la realtà dei fatti.
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