Ne consegue che a decorrere dal 2017 gli enti devono utilizzare i seguenti codici:
• E1010151001 e E1010151002 per la TARI e, in via residuale, per le entrate derivanti dalla riscossione della tassa per la riscossione dei rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui all’art. 58 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507, distinte nei due codici a seconda che la riscossione sia avvenuta a seguito dell’attività ordinaria di gestione o a seguito di attività di verifica e controllo;
• E1010161001 e E1010161002 per il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’articolo 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, distinto nei due codici a seconda che la riscossione sia avvenuta a seguito dell’attività ordinaria di gestione o a seguito di attività di verifica e controllo.
Si invita a rettificare prontamente eventuali imputazioni difformi da quanto comunicato
verificate i vostri capitoli tari
