quota oneri urbanizzazione secondaria alle parrocchie

quota oneri urbanizzazione secondaria alle parrocchie

Messaggioda ROMIX » 16/11/2017, 16:52

Sto predisponendo il bilancio di previsione, per quanto riguarda oneri di urbanizzazione e sanzioni edilizie gli stessi vanno dal 2018 destinati esclusivamente a manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ecc. Prevedo ogni anno a bilancio un importo che per la quota di oo.uu. destinata alle parrocchie come previsto dalla normativa, come finanzio in bilancio questa spesa, posso continuare a finanziarla con gli oneri di urbanizzazione oppure devo finanziare con altro come ad es. entrate correnti?
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Re: quota oneri urbanizzazione secondaria alle parrocchie

Messaggioda ullifa » 16/11/2017, 17:59

Io ho sempre finanziato il contributo culto con oneri in parte capitale. anche perché se gli oo non entrano di conseguenza non impegni.
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Re: quota oneri urbanizzazione secondaria alle parrocchie

Messaggioda mannie » 16/11/2017, 19:40

arconet Domanda n. 60:
Al fine di una corretta classificazione, delle entrate e delle spese in conto capitale, si chiedono chiarimenti in merito alla distinzione tra contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale.
Risposta:
I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L’assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell’erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce “controprestazione”.
In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Dal 2014, nell’allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente “destinate” al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Anche i trasferimenti in conto capitale sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, in assenza di una controprestazione, ma non sono destinate al finanziamento di una spesa di investimento, ma alle seguenti fattispecie:

a) trasferimenti diretti a far fronte a spese eccezionali o a coprire perdite o deficit;

b) lasciti e donazioni di importo considerevole, non aventi vincolo di destinazione a spese di investimento o a spese correnti. I lasciti e le donazioni vincolate alla realizzazione di investimenti sono classificate come Contributi agli investimenti. I lasciti e le donazioni vincolate a specifiche spese correnti (ad es. borse di studio) sono classificate come trasferimenti correnti. I lasciti e le donazione di modico valore non vincolate a specifiche destinazioni sono classificati come trasferimenti correnti. La determinazione del limite dell’importo che può essere considerato “modico” è stabilito prudentemente dall’ente anche in relazione al proprio bilancio;

c) indennizzi di importo elevato a fronte di danni o lesioni gravi non coperti da polizze di assicurazione. Gli indennizzi possono essere imposti in sede giudiziale o concordati in sede extragiudiziale. Tra essi figurano gli indennizzi per danni causati da esplosioni, fuoriuscite di petrolio, effetti collaterali di farmaci, ecc. Gli indennizzi di modico valore sono classificati come trasferimenti correnti. La determinazione del limite dell’importo che può essere considerato “modico” è stabilito prudentemente dall’ente anche in relazione al proprio bilancio;

d) trasferimenti in c/capitale a seguito di inesigibilità definitiva di un credito, derivante dal finanziamento concesso dall’ente a terzi, tale finanziamento è considerato un trasferimento definitivo a fondo perduto per cancellazione di crediti e si contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale da escussione a favore del soggetto che non ha rimborsato (cfr. il principio applicato della contabilità finanziaria 5.4). Analogamente, nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l’operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario. L’ente beneficiario di una cancellazione o di una assunzione di proprio debito da parte di un altro ente registra in entrambi i casi un trasferimento in conto capitale in entrata e contestualmente il rimborso del prestito oggetto dell’operazione.

I trasferimenti in c/capitale non possono essere finanziati dal debito e da entrate in conto capitale, salvo i trasferimenti in c/capitale derivanti dall’escussione definitiva delle garanzie, a seguito della quale il debito garantito è posto definitivamente a carico dell’ente.

Ad esempio, sono contributi agli investimenti, i contributi erogati dai comuni agli edifici di culto a valere degli oneri di urbanizzazione riscossi, mentre i rimborsi per le restituzioni degli oneri di urbanizzazione devono essere registrati tra i rimborsi per le altre spese in c/capitale.

Si coglie l’occasione per precisare che, in contabilità economico patrimoniale, per l’ente che li eroga, i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in c/capitale sono sempre costi di competenza dell’esercizio.

Per l’ente che li riceve, i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in c/capitale sono ricavi. In occasione delle scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale i contributi agli investimenti sono sospesi contabilmente secondo le modalità indicate nei principi contabili applicati e i trasferimenti in c/capitale sono sospesi per costituire riserve di capitale o destinati al ripiano di eventuali perdite.
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Re: quota oneri urbanizzazione secondaria alle parrocchie

Messaggioda ullifa » 17/11/2017, 11:23

aggiungo

comma 460 della legge n.232 2016 utilizzo OOUU

460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli
abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla

• realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
• al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate,
• a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
• all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico,
• nonche' a interventi volti a favorire l'insediamento di attivita' di agricoltura nell'ambito urbano.
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Re: quota oneri urbanizzazione secondaria alle parrocchie

Messaggioda mannie » 17/11/2017, 19:56

quindi le quote alle confessioni religiose non sono più dovute?
grazie buon fine settimana :oops:
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