EQUITALIA ENTI INADEMPIENTI art.48 bis D.P.R. 602/1973

EQUITALIA ENTI INADEMPIENTI art.48 bis D.P.R. 602/1973

Messaggioda LUCE1967 » 01/12/2017, 20:40

Da un controllo su mandati emessi nel mese di settembre scorso ho constatato che all'atto del pagamento di una fattura di importo superiore ai 10.000 euro non è stato fatto dalla ragioniera la verifica inadempimenti presso Equitalia. Tra l'altro il mandato è stato emesso quando ero in ferie, ma firmato dalla sottoscritta al rientro dalle ferie in quanto la firma digitale della collega era scaduta e c'era urgenza di procedere al pagamento. La responsabilità ovviamente è di chi firma e non della ragioniera che si è dimenticata di fare le verifiche. Prima di firmare avrei dovuto ricontrollare, ma davo per scontato che fosse già tutto a posto visto che si tratta di un adempimento di routine. E come si fa se dobbiamo ricontrollare tutto????????
Andiamo al dunque: non abbiamo ottemperato a una disposizione di legge. Come posso risolvere il problema a posteriori? Ho sentito che ci sono sanzioni pesanti. ....
Grazie
LUCE1967
 
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Re: EQUITALIA ENTI INADEMPIENTI art.48 bis D.P.R. 602/1973

Messaggioda fausto65 » 02/12/2017, 13:33

Secondo me devi fare riferimento al punto 4 della Circolare n. 27 del 23 settembre 2011 della Ragioneria Generale dello Stato
Prova a vedere qui il relativo testo che ho riportato:
4. TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITA’
Sono state rappresentate difficoltà, in particolare da parte dei soggetti preposti al controllo di regolarità amministrativo-contabile (collegi dei revisori dei conti, ispettori, ecc.), circa il trattamento di eventuali irregolarità riscontrate in ordine all’effettuazione della verifica prescritta dall’articolo 48-bis e dal decreto ministeriale n. 40/2008.
Più nello specifico, sono stati formulati dubbi circa l’opportunità di procedere, ogni qual volta si presenti una siffatta situazione di irregolarità, alla denuncia o alla segnalazione del fatto potenzialmente dannoso per il pubblico erario, atteso che potrebbe semplicemente trattarsi di mero inadempimento procedimentale, senz’altro rilevante dal punto di vista organizzativo e disciplinare, ma privo di concrete conseguenze negative sulla finanza pubblica.
E’ di tutta evidenza, infatti, che in quest’ultima ipotesi l’avvenuta segnalazione si tradurrebbe in un aggravio procedimentale che, lungi dal corrispondere ad esigenze di trasparenza e semplificazione, si porrebbe in contrasto con i criteri di economicità e di efficacia che reggono l’azione amministrativa.
D’altra parte, a rigore, lo stesso Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ha sottolineato come il dovere di denuncia sia escluso per “fatti aventi solo una potenzialità lesiva” aggiungendo, tuttavia, che “in tali ipotesi si richiede una vigile attenzione, da parte delle amministrazioni, in modo da operare le necessarie correzioni idonee ad evitare il danno” (Nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, n. P.G. 9434/2007P, del 2 agosto 2007).
Ciò posto, si ritiene che, in presenza di irregolarità concernenti la verifica di cui trattasi, vadano inizialmente promosse tutte quelle iniziative di natura conoscitiva volte ad acclarare – o ad escludere – i presupposti di una effettiva ipotesi di danno erariale.
In assenza di chiarimenti satisfattivi da parte dell’Amministrazione che ha disposto il pagamento, diventa comunque necessario, prima di avanzare una segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, provocare una verifica ‘ora per allora’ del disposto pagamento, attenendosi al procedimento di seguito delineato.
Allorché uno dei soggetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, deputati al controllo di regolarità amministrativa e contabile, rilevi l’omissione della verifica prescritta dall’articolo 48-bis e non ricorra una delle fattispecie di esclusione della stessa, l’Amministrazione dovrà essere invitata ad effettuare – entro un termine che può utilmente essere fissato in dieci giorni – un accertamento volto a riscontrare se la mancata verifica in discorso abbia aggravato o compromesso per l’agente della riscossione la possibilità di recuperare quanto dovuto dal beneficiario per cartelle di pagamento scadute e inevase.
A tal fine, nelle more dell’implementazione di un sistema telematico che renda possibile effettuare on line il predetto accertamento, l’Amministrazione – attraverso l’operatore incaricato di procedere al servizio di verifica ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 40/2008 – dovrà formulare apposita richiesta scritta, secondo il facsimile unito alla presente circolare (allegato A), da inviare ad Equitalia Servizi S.p.A. a mezzo telefax al n. 06-95050169 ovvero, previa trasformazione in documento elettronico (file .pdf), a mezzo posta elettronica all’indirizzo sospensione.mandati@pec.equitaliaservizi.it, utilizzando una casella istituzionale di posta certificata.
Sulla scorta della predetta richiesta, Equitalia Servizi S.p.A. accerterà se il beneficiario del pagamento si trova attualmente in posizione di inadempienza rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore all’importo di diecimila euro – sino, ovviamente, all’importo del pagamento – e, nel solo caso affermativo, se tale posizione di inadempienza era già esistente, sulla base dell’obbligo derivante dalle medesime cartelle, all’epoca in cui è stato effettuato il pagamento.
L’esito del suddetto accertamento sarà comunicato da Equitalia Servizi S.p.A. direttamente all’Amministrazione interessata, indicativamente nel termine di trenta giorni, attraverso il mezzo indicato da quest’ultima (telefax ovvero posta elettronica certificata) al momento della richiesta.
Laddove l’esito dell’accertamento palesi un perdurante stato di inadempimento a carico del beneficiario, i soggetti tenuti all’obbligo di denuncia ovvero, in caso di loro inerzia, gli uffici riscontranti e gli organi di controllo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 286/1999 provvederanno senza indugio – e, comunque, nel rispetto dei termini di prescrizione indicati dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, tenuto pure conto delle precisazioni contenute nella circolare 13 dicembre 2006, n. 44/RGS – a trasmettere apposita segnalazione alla competente Procura Regionale della magistratura contabile, in aderenza alle direttive contenute nella citata nota del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti n. P.G. 9434/2007P, del 2 agosto 2007.
Va da sé che, in presenza della specifica richiesta del soggetto o dei soggetti preposti al controllo di regolarità amministrativo-contabile, qualora l’Amministrazione non provveda ad effettuare, secondo il procedimento delineato, il dovuto accertamento presso Equitalia Servizi S.p.A., inevitabilmente, dovrà essere inoltrata, a causa del contegno omissivo, la relativa segnalazione alla magistratura contabile.

L'allegato A) della predetta circolare è un modulo di richiesta ad Equitalia di verifica successiva a seguito di inosservanza dell'obbligo posto a carico dall'art. 48 bis DPR 602/1973.
Dovrebbe essere ancora così a parte il soggetto che non è più Equitalia ma Agenzia delle Entrate.
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Re: EQUITALIA ENTI INADEMPIENTI art.48 bis D.P.R. 602/1973

Messaggioda francescaromana » 04/12/2017, 7:14

Buongiorno. Il segretario comunale,nonché responsabile servizio amministrativo , ha dato incarico ad una ditta che risulta nn regolare con durc. Chiaramente nell’ atto di incarico nn risulta il tutto. Il durc e stato richiesto ma è pervenuto negativo il giorno dopo . Il lavoro ,seppur di piccolo importo, circa 4000,00 euro, e stato eseguito.All’atto del pagamento io,responsabile del servizio finanziario, in ferie al momento dell’Affidamento, come mi dovrò comportare nel caso in cui non venga menzionato nulla nell’atto di liquidazione? Dovrò richiedere io altro durc o se il responsabile tace , procedo al pagamento senza preoccuparmi di nulla? Normalmente per gli atti di mia competenza o di altri uffici, diamo atto della regolarità nella liquidazione .
Grazie
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Re: EQUITALIA ENTI INADEMPIENTI art.48 bis D.P.R. 602/1973

Messaggioda fausto65 » 04/12/2017, 9:40

Prima di pagare devi effettuare il controllo della regolarità contributiva della ditta. Perciò richiedi il DURC come ufficio ragioneria e non pagare nulla fino a che non ricevi il documento in regola. Se riceverai il DURC non regolare segui la procedura prevista che prevede il pagamento agli enti creditori.
Se il DURC non l'ha richiesto l'ufficio che liquida, richiedilo tu.
Nessuno può contestare il responsabile dei servizi finanziari che segue correttamente le norme previste per procedere al pagamento delle fatture.
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