Sucricri ha scritto:Grazie .sto controllando le entrate in conto capitale sono poche nel triennale ce un cofinanziamento con fondi di bilancio . le entrate devono essere tutte in conto capitale ? Poi ci SN anche QS entrate correnti che finanziano spese di investimento ..quali fattispecie devo considerare ?
L’articolo 199 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 267, disciplina le fonti di finanziamento necessarie agli enti locali per l’attivazione degli investimenti. Seguendo l’ordine di elencazione della norma citata, vengono evidenziate le principali caratteristiche di ognuna di loro :
a) finanziamento con mezzi propri :
- l’avanzo economico, dato dall'eccedenza delle entrate correnti sulle spese correnti aumentate della quota capitale di ammortamento dei mutui.
- le riscossioni di crediti su prestiti concessi a terzi, a privati, ad aziende consortili e simili, a s.p.a. pubbliche e così via.
- e alienazioni patrimoniali e quindi le alienazioni di beni mobili ed immobili del patrimonio disponibile, le alienazioni di valori mobiliari (quote azionarie, titoli di credito, partecipazioni), le concessioni di diritti reali su aree e fabbricati compresi i diritti di superficie e di servitù; le concessioni cimiteriali.
- le quote di ammortamento dei beni durevoli, appositamente accontonate ed applicate al bilancio con la destinazione dell’avanzo di amministrazione nelle sue componenti.
- L’avanzo di amministrazione accertato relativo all'anno precedente.
- i contributi per il rilascio concessioni edilizie e relative sanzioni di cui alla l. 10/97, destinate per legge ad opere di urbanizzazione.
- i contributi per il condono edilizio, da utilizzare per opere di urbanizzazione; le spese di demolizione di edifici abusivi; le spese istruttorie delle pratiche di condono.
- i proventi dal’attività estrattiva.
- le entrate correnti destinate per legge ad investimenti come ad esempio la quota della tariffa dell'acqua del servizio idrico integrato da destinare ad investimenti.
b) contribuzioni esterne :
- i trasferimenti in c/capitale dallo Stato, delle regioni e di altri enti pubblici ed organismi comunitari ed internazionali o da privati, finalizzati ad investimenti.
- i lasciti, le donazioni, i beni ex-Eca o ex-Ipab che hanno quasi sempre un vincolo di destinazione ad investimenti in materia assistenziale.
- i fondi erariali ordinari o speciali per investimenti.
c) ricorso al credito :
- l’assunzione di mutui a medio e lungo termine.
- l’emissione di prestiti obbligazionari (Boc).
d) altre forme
- le costituzioni di aziende speciali e consortili, le convenzioni e gli accordi di programma.
- il coinvolgimento di privati in s.p.a. a capitale non esclusivamente pubblico o in projects finance.
- le concessioni di costruzione e di gestione.
- il leasing.
Inoltre i nuovi principi contabili, in linea generale, affermano che le entrate ricorrenti finanziano la spesa corrente mentre quelle non ricorrenti (o non ripetitive) finanziano le spese non ricorrenti e la spesa in conto capitale.
La classificazione delle entrate e delle spese tra correnti e non ricorrenti è riportata nell'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2009 n.196 (legge di contabilità e finanza pubblica). Tale norma distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.
Le entrate da recupero evasione e da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2). Il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/1, nel ribadire che l'elencazione delle entrate e delle spese non ricorrenti deve essere indicata nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione al fine di consentire il controllo dell'equilibrio sostanziale di parte corrente, elenca alcune tipologie di entrate e di spesa che sono da considerarsi non ricorrenti.
Raffaele Granitto