La verifica dei crediti e dei debiti per il rendiconto

Il D.Lgs. 118/11 tratta, nell’articolo 11, la relazione sulla gestione che deve essere allegata al rendiconto.
Richiamando nello specifico quanto previsto nel comma 6 lettere j) vediamo come all’interno della relazione debbano essere riportati:
“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa’ controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.
Per adempiere a questa richiesta è necessario quindi che l’Ente si attivi e proceda all’inoltro delle lettere di verifica e incrocio dati.
Sulla base di quanto puntualmente riportato nella norma siamo in grado di ricondurre il controllo a:
- enti strumentali;
- società controllate;
- società partecipate.
I risultati ottenuti dovranno poi essere oggetto di asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione e collegi sindacali.
Nel caso in cui dovessero emergere delle discrepanze tra le informazioni acquisite e quelle detenute l’Ente deve impegnarsi a regolarizzare le posizioni entro e non oltre il 31/12/2018.
Si rileva in conclusione come detta operazione sia molto importante anche dal punto di vista della raccolta di informazioni contabili utili alla redazione del bilancio consolidato.
Richiamando nello specifico quanto previsto nel comma 6 lettere j) vediamo come all’interno della relazione debbano essere riportati:
“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa’ controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.
Per adempiere a questa richiesta è necessario quindi che l’Ente si attivi e proceda all’inoltro delle lettere di verifica e incrocio dati.
Sulla base di quanto puntualmente riportato nella norma siamo in grado di ricondurre il controllo a:
- enti strumentali;
- società controllate;
- società partecipate.
I risultati ottenuti dovranno poi essere oggetto di asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione e collegi sindacali.
Nel caso in cui dovessero emergere delle discrepanze tra le informazioni acquisite e quelle detenute l’Ente deve impegnarsi a regolarizzare le posizioni entro e non oltre il 31/12/2018.
Si rileva in conclusione come detta operazione sia molto importante anche dal punto di vista della raccolta di informazioni contabili utili alla redazione del bilancio consolidato.