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FINANZIAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

MessaggioInviato: 03/03/2015, 10:24
da STELLA2000
E' possibile destinare il fondo svalutazione crediti ( che va a formare l'avanzo vincolato), per finanziare i fondi crediti dubbia esigibilità in sede di bilancio di previsione 2015, mediante la destinazione dell'avanzo presunto?

Re: FINANZIAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

MessaggioInviato: 03/03/2015, 10:47
da Paolo Gros
neppure sotto tortura , sarebbe come accendere un n mutuo per estingierne un altro

Re: FINANZIAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

MessaggioInviato: 03/03/2015, 11:00
da ullifa
e' quello che in excel si chiama riferimento circoalre.
Il fcde crea avanzo, usare avanzo, per finanzialo crea un cortocircuito

Re: FINANZIAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

MessaggioInviato: 17/03/2015, 17:19
da ragioneriapio
Scusa Paolo ma da dove desumi questo divieto? Ti segnalo come, al di là del riferimento contenuto nel principio contabile, la stessa IFEL nella webinar del 17/2/2015 sul riaccertamento straordinario, a domanda specifica sulla possibilità di utilizzare l'avanzo svincolato del fondo svalutazione crediti per finanziare il fondo crediti dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, lo ammetta espressamente solo dopo il riaccertamento straordinario dei residui... Condividi?

Re: FINANZIAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

MessaggioInviato: 17/03/2015, 23:22
da vgiannotti
Ci sono due calcoli di fare sulla coerenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il primo è nel conto consuntivo 2014, ossia dopo che ho effettuato il bilancio con il riaccertamento ordinario dei residui che mi permette di calcolare il fondo svalutazione crediti secondo il d.l.95/12, ottenendo i risultati come per gli anni precedenti. Nella fase successiva dovrò verificare la componente del FCDE dopo il riaccertamento straordinario dei residui attivi, dopo la cancellazione di quelli inesigibili, erronei, prescritti ecc. In questo caso dovrò verificare al 31/12/2014 il rapporto negli ultimi cinque anni tra incassi in conto residui e residui attivi. Se tale rapporto mi fa emergere (come la maggior parte dei Comuni) una differenza rispetto al fondo svalutazione crediti al 31/12/2014 dovrà adeguare il FCDE al citato valore. La legge di stabilità in questo caso mi da la possibilità di spalmare su 30 anni l'eventuale disavanzo ottenuto con il primo accantonamento al FCDE a seguito del riaccertamento straordinario. Si passa quindi al bilancio 2015, qualora sia provvisorio, in questo caso dovrò inserire sulla base della media ottenuta negli ultimi cinque anni il valore che uscirà, questa volta, dal rapporto tra la media dei residui attivi e accertamenti rispetto all'incassato tra residui attivi e accertamenti, tale valore potrà essere portanto nell'esercizio, qualora elevato, nel limite del 36%.