APPLICAZIONE AVANZO PRIMA DEL CONSUNTIVO - LIMITI

Cortese richiesta di chiarimento sull’art. 187 TUEL e punto 9.2 allegato 4/2 DLGS 118/2011:
Premessa: consuntivo 2016 approvato, consuntivo 2017 ancora no, in procinto di adottare schema di bilancio 2018-2020.
DOMANDA:
Avanzo da oneri di urbanizzazione non impegnati: sono entrate in conto capitale senza vincolo di specifica destinazione - giusto?
Se si tratta di entrate in conto capitale senza vincolo di specifica destinazione e – questo è il mio caso - sono confluite con il rendiconto 2016 (duemilasedici! - mentre il rendiconto 2017 non è stato ancora approvato) ,nella parte di avanzo (2016) sotto FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI (giusto?), possono essere applicate al preventivo 2018-2020 in parte investimenti – ripeto, prima dell’approvazione del consuntivo 2017?
Dalla lettura del 187 TUEL direi di no.
Confermate?
Tale trattamento di favore sembrerebbe riservato infatti solo alle quote derivanti dai fondi vincolati o accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato (per me 2016), e non ai fondi destinati.
Confermate?
Nel caso invece di quote derivanti da fondi vincolati, già accertate con il consuntivo 2016 (duemilasedici), si possono applicare al bilancio preventivo 2018-2020 anche prima del consuntivo 2017 e anche senza pre-consuntivo entro il 31 gennaio [dico senza, perchè rivenienti da un consuntivo già approvato]?
Confermate?
Grazie.
Premessa: consuntivo 2016 approvato, consuntivo 2017 ancora no, in procinto di adottare schema di bilancio 2018-2020.
DOMANDA:
Avanzo da oneri di urbanizzazione non impegnati: sono entrate in conto capitale senza vincolo di specifica destinazione - giusto?
Se si tratta di entrate in conto capitale senza vincolo di specifica destinazione e – questo è il mio caso - sono confluite con il rendiconto 2016 (duemilasedici! - mentre il rendiconto 2017 non è stato ancora approvato) ,nella parte di avanzo (2016) sotto FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI (giusto?), possono essere applicate al preventivo 2018-2020 in parte investimenti – ripeto, prima dell’approvazione del consuntivo 2017?
Dalla lettura del 187 TUEL direi di no.
Confermate?
Tale trattamento di favore sembrerebbe riservato infatti solo alle quote derivanti dai fondi vincolati o accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato (per me 2016), e non ai fondi destinati.
Confermate?
Nel caso invece di quote derivanti da fondi vincolati, già accertate con il consuntivo 2016 (duemilasedici), si possono applicare al bilancio preventivo 2018-2020 anche prima del consuntivo 2017 e anche senza pre-consuntivo entro il 31 gennaio [dico senza, perchè rivenienti da un consuntivo già approvato]?
Confermate?
Grazie.