Chiarimenti sul visto di conformità

Chiarimenti sul visto di conformità

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 04/03/2015, 15:23

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 7/E del 26/2/2015 - “Modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 – si propone di gettare luce sulle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni in merito alle sanzioni (art. 39 del Dlgs 9/7/1997, n. 241), alle garanzie (art. 6 e 22 del decreto del ministro delle Finanze 31/5/1999, n. 164) e alle modalità di esecuzione dei controlli (art. 26 del decreto ministeriale sopra citato). In particolare la Circolare si concentra sul visto di conformità e sugli adempimenti preventivi spettanti ai soggetti incaricati dell’apposizione del visto, con particolare riferimento ai professionisti.
Secondo quanto previsto dal Dlgs 9/7/1997, art. 35, sono autorizzati ad apporre il visto di conformità i professionisti iscritti:
• Nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
• Nell’albo dei consulenti del lavoro;
• Nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30/9/1993, laureati in giurisprudenza o in economia e commercio o in possesso di diploma di laurea equipollente o di diploma di ragioneria.
Per professionisti, Caf e certificatori è previsto l’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale (art. 6 e 22 del Dlgs n. 164 del 1999): il massimale di tale polizza di assicurazione della responsabilità civile deve avere un massimale definito secondo due criteri, ovverosia il numero dei contribuenti assistiti e il numero dei visti di conformità rilasciati; è prevista, inoltre, una soglia minima per il suddetto massimale. Con il Decreto Semplificazioni:
• La soglia del massimale è stata innalzata a 3 milioni di euro (l’adeguamento del massimale della polizza deve essere effettuato prima dell’apposizione dei visti);
• In caso di visto infedele apposto sul modello 730, laddove l’errore non sia da imputarsi a dolo o colpa grave del contribuente, è stata prevista l’estensione della garanzia al pagamento di una somma pari a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell’art. 36-ter del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Il visto di conformità, in modo formale e senza valutazioni di merito, attesta la corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e nella richiesta di rimborso IVA infrannuale e le risultanze della relativa documentazione nonché le disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto.
Inoltre, il rilascio del visto di conformità implica:
• La verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
• La verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
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