10% ALIENAZIONI IMMOBILI A RIDUZIONE DEBITO

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Messaggioda LUCE1967 » 20/07/2018, 14:16

Il Dl 69/2013 (ART.56 BIS COMMA 11) prevede espressamente il vincolo di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio, che gli enti hanno l'obbligo di rispettare, imponendo agli stessi di destinare in via prioritaria all'estinzione anticipata dei mutui e quindi alla riduzione del proprio indebitamento, la quota del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile e la restante quota a spese di investimento.
Voi state procedendo in tal senso? Se ho capito bene il 10% delle alienazioni realizzate nell'anno le devo destinare alla estinzione dei mutui. Se non adempio devo accantonare? Io non conoscevo questa disposizione, quindi devo calcolare il 10% sulle alienazioni realizzate dal 2013 a oggi? grazie
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Re: 10% ALIENAZIONI IMMOBILI A RIDUZIONE DEBITO

Messaggioda AsproMonte » 20/07/2018, 14:40

Io sto sdemanializzando per poi vendere porzioni di strade (per un introito il cui 10% sono 4 soldi in croce tra l'altro), devo rispettare lo stesso limite? :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: 10% ALIENAZIONI IMMOBILI A RIDUZIONE DEBITO

Messaggioda ROMEO14 » 20/07/2018, 15:27

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 56-bis, comma 11, del d.l.69/2013 che impone agli enti territoriali di destinare all’estinzione anticipata dei mutui, e quindi alla riduzione del proprio indebitamento, la quota del 10% delle risorse nette derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare disponibile e la restante quota a spese di investimento.

In particolare l’ente ha chiesto dove debba essere collocata tale somma qualora non utilizzata in ragione del limitato importo della stessa (e quindi tale da non essere adeguata ad operazioni finanziarie come quelle della estinzione anticipata di debiti).

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 32/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 luglio, hanno chiarito che qualora nel corso dell’esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell’avanzo d’amministrazione, in aggiunta all’eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata nel momento in cui l’ente decida di procedere alla estinzione anticipata.
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Re: 10% ALIENAZIONI IMMOBILI A RIDUZIONE DEBITO

Messaggioda AsproMonte » 20/07/2018, 15:52

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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