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Sequestro conservativo - pagamenti

MessaggioInviato: 06/03/2015, 10:48
da valeprov
Buongiorno,
l'avvocato di una ditta ci ha inviato via pec un'ordinanza emessa dal Tribunale in cui si ordina un sequestro conservativo a carico di un nostro fornitore. Il nostro ufficio legale, sulla spinta dell'ufficio tecnico, sostiene che finchè il sequestro conservativo non viene eseguito con un vero e proprio pignoramento c/o terzi, con tanto di notifica di ufficiale giudiziario, noi possiamo pagare le fatture di questo fornitore, ignorando di fatto la comunicazione relativa al sequestro conservativo. L'ordinanza del tribunale è effettivamente generica e non circonstanzia i debiti che ha il nostro ente, ma segnala in complessivo l'importo del sequestro. In ragioneria però abbiamo forti dubbi sul fatto che possiamo pagare tranquillamente... cosa ne pensate? Grazie.

Re: Sequestro conservativo - pagamenti

MessaggioInviato: 06/03/2015, 11:13
da Paolo Gros
ritengo che il vostro servizio legale abbia ragione

Re: Sequestro conservativo - pagamenti

MessaggioInviato: 06/03/2015, 11:22
da valeprov
Paolo Gros ha scritto:ritengo che il vostro servizio legale abbia ragione


grazie mille

Re: Sequestro conservativo - pagamenti

MessaggioInviato: 07/03/2016, 11:21
da Marica Musumarra
Salve chiedo allora: Come si coordina quanto su riportato con la disposizione dell' Art. 678 c.p.c. ?
L' Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obbligh).

Alla luce della normativa ritengo che il terzo sequestrato, destinatario dell' Atto di sequestro, sia obbligato ad accantonare i crediti spettanti al suo debitore indicandone l' ammontare nella dichiarazione di terzo che presenterà all'udienza per l' accertamento del merito.