Ma il giudice del lavoro indica diversamente:
"il Segretario Comunale non può essere soggetto passivo dell’IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell’erario, per la semplice ragione che : “Il presupposto impositivo a cui è subordinata la tassazione IRAP è l’autonoma organizzazione che manca, invece, al Segretario Comunale, che non è un lavoratore autonomo/libero professionista ma un dipendente pubblico”. Il Segretario Comunale è un dipendente del Ministero dell’Interno."Con riferimento alla CPDEL e al TFR, il Giudice del lavoro di Busto Arsizio - per la prima volta in Italia dal 2015 - ha chiarito che : "Nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi vanno ripartiti tra Ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel Nostro Ordinamento giuridico - alcuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi. Gli "oneri riflessi" devono essere ripartiti tra il Comune di .... e il Ricorrente, e non posti integralmente a carico del Segretario Comunale”.
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