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PIANI DI RIEQUILIBRIO E MILLEPROROGHE

MessaggioInviato: 28/09/2018, 19:45
da dariomeringolo
Salve, il comma 2-quater dell'art. 1 del cosiddetto "Milleproroghe" ha stabilito che nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7
dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungi-mento degli obiettivi intermedi e' effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del
citato articolo 243-quater nei termini e con le modalita' ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.

Ciò premesso, non è chiaro se la data ultima del 30/11/2018 riguarda quegli Enti che entro i termini previsti dalla legge di Stabilità 2018 (15/01/2018) avevano deliberato in consiglio la volontà di rimodulare il piano di riequilibrio e poi non hanno fatto in tempo ad approvare, nei 45 giorni successivi, il relativo piano oppure riguarda tutti gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale????