da RMonti » 04/01/2019, 14:05
Fonte: Quotidiano Enti Locale & Pa del 27.11.2018 - Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile
Incognita del fondo crediti sul bilancio 2019-2021
Nei lavori preparatori del bilancio di previsione 2019-2021, l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un aspetto cruciale, in quanto individua l'ammontare delle risorse che gli enti sono obbligati a risparmiare, senza poterle utilizzare per finanziare i servizi e le attività. Il calcolo deve essere molto rigoroso in quanto, come ricordato dalla linee guida della Corte dei conti, l'accantonamento deve essere calcolato nel pieno rispetto del principio di prudenza, senza però eccedere nella sua quantificazione.
L'aumento della gradualità è tornato in discussione in vista degli emendamenti alla legge di bilancio. Ma secondo la progressione decisa lo scorso anno dalla legge 205/2017, che prevede una quota minima obbligatoria dell'85% per il 2019 e del 95% per il 2020, per poi arrivare a regime al 100% dal 2021, mette in allerta le amministrazioni, sempre più in difficoltà a mantenere livelli efficienti di spesa corrente.
Il nuovo calcolo sconta, oltre all'incremento ricordato, anche una progressione codificata dal principio contabile che, per il calcolo della percentuale media di riscossione (riscosso/accertato di competenza), assume i dati del quinquennio precedente in misura differenziata.
Nel 2015 (primo anno del calcolo) la serie storica prendeva in considerazione le riscossioni totali (competenza più
residui), mentre con il passare degli anni le riscossioni totali stanno lasciando il posto alle sole riscossioni in conto competenza, eventualmente incrementate delle riscossioni in conto residui intervenute nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio precedente (cosiddetta “opzione del +1”).
Questo fino a quando le regole non andranno a regime, considerando solamente le riscossioni in competenza (ed eventualmente quelle a residui dell'es. +1) In che modo associare questi due criteri alle varie annualità che compongono il quinquennio e quali esercizi prendere in considerazione sono stati oggetto di chiarimenti da parte di Arconet (Faq n. 25/2017 e n. 26/2017).
Gli ultimi cinque esercizi
Il primo aspetto riguarda il quinquennio di riferimento per il calcolo della percentuale di riscossione.
Il principio stabilisce che occorre assumere i dati degli ultimi cinque esercizi, senza però specificare se occorre assumere i dati degli ultimi esercizi rendicontati.
Tenuto conto che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre e che, in tal caso, l'esercizio immediatamente precedente non è ancora rendicontato, sarebbe logico assumere gli ultimi cinque esercizi chiusi, così come accade per tutti gli altri parametri (ad esempio quello relativo alla capacità di indebitamento dell'anticipazione di tesoreria).
Quindi, secondo questa ipotesi, per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio 2019-2021 si assumerebbero le annualità 2013-2017 per le quali si dispone di dati definitivi. Assumere in tale contesto l'annualità 2018, con l'esercizio ancora in corso e gli accertamenti dei tributi in itinere, invece, non avrebbe
alcun senso.
Nel caso in cui l'ente adottasse l'opzione del +1 (ovvero di considerare gli incassi intervenuti in conto residui nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio considerato), il principio afferma che «è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno». Quindi la serie storica da considerare sarebbe il 2012-2016, al fine di assumere le riscossioni 2017 sugli accertamenti 2016.
Nella Faq n. 25/2017, invece, Arconet prevede di considerare, ai fini del bilancio previsionale 2018-2020 e nel caso del calcolo con l'opzione del +1, la serie storica 2012-2016 (assumendo quindi gli incassi del 2017 sugli accertamenti 2016, incassi non ancora definitivi alla data di redazione del previsionale 2018).
Ciò significa che qualora l'ente avesse deciso di non utilizzare l'opzione del +1 per il 2018, avrebbe dovuto prendere in considerazione il quinquennio 2013-2017 (per quanto attiene alla redazione del bilancio 2019, il quinquennio 2014-2018).
Questa soluzione presenta delle criticità, in quanto i dati dell'esercizio immediatamente precedente all'esercizio per
cui si sta lavorando al preventivo (e quindi il 2018 per il preventivo 2019) non sono definitivi e ciò rischia di inficiare l'attendibilità, l'oggettività e la veridicità del conteggio.
Al contrario la scelta di assumere i dati di esercizi già rendicontati renderebbe più attendibile il conteggio del fondo
crediti di dubbia esigibilità che diversamente, sarebbe soggetto a variazioni in funzione del periodo temporale in cui si effettua il conteggio.
La composizione dei dati rilevanti per il calcolo
Sempre secondo la Faq di Arconet, stabilito l'intervallo temporale valido ai fini del calcolo, occorre considerare gli incassi totali (competenza più residui) per le annualità incluse nel quinquennio in cui l'ente non applicava i principi contabili armonizzati (quindi fino al 2014 compreso se l'ente non era sperimentatore) e gli incassi di sola competenza (con gli eventuali incassi dell'es. +1) per le annualità in cui l'ente ha applicato le nuove regole (ovvero dal 2015).
Pertanto, nella serie storica 2013-2017:
• per le annualità 2013-2014, si considerano le riscossioni totali;
• le annualità 2015-2017, si considerano le sole riscossioni di competenza.
Questa lettura, sebbene di indubbio favore per gli enti, risulta non perfettamente aderente al principio contabile, il quale afferma che calcolo deve essere effettuato «nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui».
Se nell'esercizio 2015 gli enti dovevano considerare gli incassi totali, «Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi (il calcolo deve essere effettuato) facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi».
Sviluppando il ragionamento del principio:
• nel secondo anno di applicazione dell'armonizzazione (bilancio 2016), la serie storica si componeva di 4 anni con incassi totali e 1 anno con incassi in c/competenza;
• nel terzo anno di applicazione dell'armonizzazione (bilancio 2017), la serie storica si componeva di 3 anni con incassi totali e 2 anni con incassi in c/competenza;
• nel quarto anno di applicazione dell'armonizzazione (bilancio 2018), la serie storica si componeva di 2 anni con incassi totali e 3 anni con incassi in c/competenza;
• nel quinto anno di armonizzazione (bilancio 2019) la serie storica deve essere composta di 1 anno con incassi totali e 4 anni con incassi in c/competenza;
• a decorrere dal bilancio 2020 il criterio a regime prevede, per tutte e cinque le annualità, gli incassi in c/competenza.
Al contrario, secondo la Faq di Arconet n. 25/2017, il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità per il bilancio 2019 secondo l'opzione del +1 deve prendere in considerazione, con riferimento al quinquennio 2013-2017, 2 annualità (2013-2014) con incassi totali (e non solamente una) e 3 annualità (2015-2017) con incassi in conto competenza (+incassi dell'es successivo), anziché 4.
Con il risultato che la quantificazione del fondo risulta alleggerita in quanto beneficia di un maggior volume di riscossioni. Questa interpretazione, sicuramente di maggior favore per gli enti, richiederebbe comunque una modifica del principio contabile, così da mettere gli enti al riparo da qualsiasi contestazione.