accantonamento perdita partecipata

accantonamento perdita partecipata

Messaggioda CRISU » 03/01/2019, 11:11

Ho un dubbio.... in realtà non solo uno...
una partecipata lo scorso anno era in perdita. Ho iscritto a Bilancio 2018 il fondo e in sede di rendiconto avrò quindi un avanzo, che pensavo di accantonare ad eventuale ripiano della perdita.
Ora, la partecipata è ancora in perdita, a bilancio 2019 devo inserire il fondo per l'intero importo,
cioè perdita 100, percentuale di partecipazione 5,53 per cento fondo a bilancio 2019 uguale a 5.530,00 oppure posso scalare da questa somma la quota di avanzo che ho accantonato?
grazie a chi vorrà rispondermi
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Re: accantonamento perdita partecipata

Messaggioda melena » 03/01/2019, 14:12

Io impegnerei solo la differenza poiché tutto confluisce nel risultato di amministrazione nel quale ci sarà quindi lo stanziamento totale
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Re: accantonamento perdita partecipata

Messaggioda raffaelegranitto » 03/01/2019, 18:24

[quote="CRISU"]Ho un dubbio.... in realtà non solo uno...
una partecipata lo scorso anno era in perdita. Ho iscritto a Bilancio 2018 il fondo e in sede di rendiconto avrò quindi un avanzo, che pensavo di accantonare ad eventuale ripiano della perdita.
Ora, la partecipata è ancora in perdita, a bilancio 2019 devo inserire il fondo per l'intero importo,
cioè perdita 100, percentuale di partecipazione 5,53 per cento fondo a bilancio 2019 uguale a 5.530,00 oppure posso scalare da questa somma la quota di avanzo che ho accantonato?
grazie a chi vorrà rispondermi[/quote
A norma del Dlgs 175/2016, art. 21 in presenza di perdite delle partecipate, gli enti locali soci devono provvedere a operare un accantonamento, nell'anno successivo e in apposito fondo vincolato, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota detenuta.
L'accantonamento va calcolato in funzione del tipo di attività svolta dalla società partecipata :
a) Per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica - per risultato si deve intendere la differenza tra valore e costi della produzione (risultato operativo) ai sensi dell'articolo 2425 del Codice civile;
b)per le altre società partecipate occorre fare riferimento al risultato netto dell'esercizio.
Esempio :
a) Risultato netto negativo € 10.000,00 risultato operativo positivo € 1.000,00 : non si accantona, se invece risultato operativo negativo € 1.000,00 accantonamento € 55,30;
b) risultato netto negativo € 10.000,00 accantonamento € 550,30.
Raffaele Granitto
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Re: accantonamento perdita partecipata

Messaggioda CRISU » 04/01/2019, 9:27

scusate, quindi gli accantonamenti fatti negli anni precedenti a cosa servono?
Sbaglio o il risultato di esercizio 2017 comprende la perdita esercizio precedente?
Scusate, ma quadrare il bilancio con tutti questi accantonamenti è sempre piu difficile....
comunque grazie.....
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