Applicazione avanzo enti in disavanzo complessivo

I commi 897-900 della legge di bilancio disciplinano l’utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in disavanzo complessivo stabilendo in sostanza che, quegli enti che facciano registrare un risultato di amministrazione negativo (al netto della quota accantonata di FCDE e f.do anticip. Liquidità) possono applicare al bilancio di previsione un importo dell’avanzo vincolato, accantonato e destinato di importo non superiore all’ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Sulla scorta di quanto sopra tenendo conto che il mio comune è proprio in queste condizioni, ovvero di disavanzo complessivo vorrei chiedervi:
1. Se non è possibile applicare avanzo vincolato accantonato e destinato ciò significa, in sostanza, che se la mia quota di disavanzo da coprire nel primo anno è 100, ed ho vincoli da applicare nel corso dell’esercizio successivo per 150 non posso applicare l’avanzo per l’importo di 150, ma solo di 100, e la differenza di 50 dovrei finanziarla autonomamente giusto?
2. Se nel corso dell’esercizio 2019 faccio una variazione di bilancio e porto la quota di copertura annua del disavanzo da 100 a 200, posso parallelamente applicare avanzo per 200 giusto? Intravvedete criticità in ciò?
Sulla scorta di quanto sopra tenendo conto che il mio comune è proprio in queste condizioni, ovvero di disavanzo complessivo vorrei chiedervi:
1. Se non è possibile applicare avanzo vincolato accantonato e destinato ciò significa, in sostanza, che se la mia quota di disavanzo da coprire nel primo anno è 100, ed ho vincoli da applicare nel corso dell’esercizio successivo per 150 non posso applicare l’avanzo per l’importo di 150, ma solo di 100, e la differenza di 50 dovrei finanziarla autonomamente giusto?
2. Se nel corso dell’esercizio 2019 faccio una variazione di bilancio e porto la quota di copertura annua del disavanzo da 100 a 200, posso parallelamente applicare avanzo per 200 giusto? Intravvedete criticità in ciò?