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stanziamento FGDC

MessaggioInviato: 30/04/2019, 15:56
da MICOL
857. Nell’anno 2020, le misure di cui ai
commi 862, 864 e 865 sono raddoppiate nei
confronti degli enti di cui al comma 849
che non hanno richiesto l’anticipazione di
liquidità entro il termine di cui al comma
853 e che non hanno effettuato il pagamento
dei debiti entro il termine di cui al
comma 854.

cosa si intende che anziché il 5% devo accantonare il 10% se nel 2019 non ho chiesto l'anticipazione???

Re: stanziamento FGDC

MessaggioInviato: 30/04/2019, 17:22
da ullifa
Io ho inteso che se non estingui i debiti (forse anche per carenza di liquidità) e non hai chiesto l'anticipazione scatta la sanzione.

la norma è infelice. ad un corso una volta dissero che per star tranquilli anche avendo un elevato fondo cassa era opportuno chiedere anche solo 100 euro di anticipazione di liquidità.

Mah..solita italianata..

Re: stanziamento FGDC

MessaggioInviato: 29/07/2019, 18:07
da mcmurtry
ullifa ha scritto:Io ho inteso che se non estingui i debiti (forse anche per carenza di liquidità) e non hai chiesto l'anticipazione scatta la sanzione.

la norma è infelice. ad un corso una volta dissero che per star tranquilli anche avendo un elevato fondo cassa era opportuno chiedere anche solo 100 euro di anticipazione di liquidità.

Mah..solita italianata..



In realtà il comma 857 fa riferimento alla mancata richiesta dell'anticipazione (comma 853) e al mancato pagamento dei debiti nelle tempistiche di cui al comma 854 (quindici giorni dall'erogazione dell'anticipazione).

Quindi sembrerebbe che la sanzione scatti in due casi diversi:
a) non ho chiesto tout-court l'anticipazione

b) ho chiesto e ottenuto l'anticipazione ma non l'ho utilizzato tempestivamente per pagare i debiti.


La questione torna alla ribalta poiché nelle linee guida della sezione delle autonomie per la Corte dei conti per la relazione dei revisori sui bilanci di previsione 2019-2021 (http://www.corteconti.it/opencms803/ope ... ut.pdf&%5d) viene precisato, a pagina 19 che "Secondo il comma 857, per gli enti che non hanno richiesto l’anticipazione di liquidità pur avendo debiti scaduti al 31.12.2018 o che, pur avendola richiesta, non hanno pagato i debiti entro 15 giorni dall’erogazione delle risorse, “nell’anno 2020 gli obblighi di accantonamento ai commi 862, 864 e 865 sono raddoppiati".


A questo punto posto le scarse richieste dell'anticipazione, posto che difficilmente esistono enti senza debiti, scaduti o no, a fine anno, temo che la sanzione debba essere considerata applicabile a un grande numero di enti.

Re: stanziamento FGDC

MessaggioInviato: 31/07/2019, 8:18
da salvino
io continuo imperterrita a sperare che questa sanzione venga eliminata o quanto meno "addolcita" .. non possono continuare a distrarre risorse in questo modo .... accantonando accantonando rischiamo di non poter contare su risorse per erogare servizi e mi sembra allucinante

Re: stanziamento FGDC

MessaggioInviato: 31/07/2019, 8:56
da SOLVECOAGULA
Scusate, devo comprendere che in una situazione anche tipo questa:

- ho uno stock di debiti non pagati, magari pochissimo, ma comunque > 0
- il ritardo non è per nulla dovuto a mancanza di liquidità
- ma comunque non chiedo l'anticipazione (appunto perchè non mi serve e non è quello il problema)

-> devo aumentare il fondo nel 2020?

Re: stanziamento FGDC

MessaggioInviato: 31/07/2019, 9:12
da mcmurtry
La situazione che evidenzia Solvecoagula ritengo sia la situazione della maggior parte degli enti.

In tale situazione richiedere l'anticipazione sarebbe stato, a mio avviso, oltre che antieconomico (l'anticipazione era onerosa, seppur agli attuali tassi di interesse molto bassa) e, inoltre, i tempi tecnici per l'attivazione e l'erogazione della stessa avrebbero potuto portare a tempistiche di pagamento più lunghe rispetto a quelle ordinarie, senza anticipazione.

Aggiungo anche che la stessa anticipazione è stata prevista per tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2018 e non solamente per quelli scaduti a quella data (come invece sembra sostenere la Corte dei conti); ancora, l'applicativo previsto sulla PCC prevedeva espressamente la possibilità di richiedere l'anticipazione solo per alcune e non per tutte le fatture relative a debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2018, pertanto in qualche modo confortando la tesi che la scelta se attivare o meno l'anticipazione stessa dovesse essere oggetto di una ponderata valutazione dell'Ente.

Per la verità sulla infelicità della norma se ne era parlato anche qui e, da qualche parte, qualcuno aveva anche sostenuto che per evitare problemi sarebbe stato opportuno richiedere l'anticipazione anche solo per un valore simbolico.

L'interpretazione della Corte dei conti ora di certo non aiuta....

Re: stanziamento FGDC

MessaggioInviato: 31/07/2019, 9:30
da SOLVECOAGULA
mcmurtry ha scritto:La situazione che evidenzia Solvecoagula ritengo sia la situazione della maggior parte degli enti.


Grazie per la puntualità della risposta.
Rabbrividisco.

mcmurtry ha scritto:In tale situazione richiedere l'anticipazione sarebbe stato, a mio avviso, oltre che antieconomico (l'anticipazione era onerosa, seppur agli attuali tassi di interesse molto bassa) e, inoltre, i tempi tecnici per l'attivazione e l'erogazione della stessa avrebbero potuto portare a tempistiche di pagamento più lunghe rispetto a quelle ordinarie, senza anticipazione.


Come non concordare?

mcmurtry ha scritto:Aggiungo anche che la stessa anticipazione è stata prevista per tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2018 e non solamente per quelli scaduti a quella data (come invece sembra sostenere la Corte dei conti);


Mi sembra - limitatamente a questo aspetto - a suo modo corretta l'interpretazione della Corte dei Conti. Fermo restando che l'implicazione stretta 'ritardo -> non può esservi altra causa che assenza di liquidità' non appartiene a questa galassia.

mcmurtry ha scritto:Per la verità sulla infelicità della norma se ne era parlato anche qui e, da qualche parte, qualcuno aveva anche sostenuto che per evitare problemi sarebbe stato opportuno richiedere l'anticipazione anche solo per un valore simbolico.


Ma comunque già a ottobre/novembre. A novembre può pervenirmi una fattura che scade il 20 dicembre a Tesoreria già chiusa o comunque in difficoltà a pagare.
Quandanche tutto quanto sopra fosse logico sulla carta, lo devo fare comunque, senza una attenta ponderazione sullo stato reale dei documenti di spesa, ma su una previsione di quelli che potrebbero pervenire ai bordi e scadere nei dintorni dei giorni caldi di dicembre.