LAVORO FLEX LIMITE 50% ex DL 78/2010

Buongiorno
chiedo un aiuto per comprendere meglio l'art. 9 comma 28 del DL 78/2010.
Le domande che vi pongo sono:
1) esistono (?) letture autorevoli (intendasi pareri della Corte dei Conti) secondo le quali il passaggio "... possono avvalersi di personale a I) tempo determinato o con II) convenzioni ovvero con III) contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009" possa essere letto in senso cumulativo delle tre forme giuridiche, ovvero che il limite del 50% possa essere inteso sulla somma delle tre, dunque lasciando all'Amministrazione la possibilità di "sforare" il limite della singola forma giuridica?
Per intenderci, un po' come per le spese di rappresentanza, mostre, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità ecc. per le quali ha predominato la linea della Corte costituzionale che ha aperto la strada alla lettura cumulativa ...
2) se si, tali letture si estendono anche a comprendere, nel caso di lettura favorevole, anche le forme giuridiche di lavoro flessibile dei "rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) ecc...."??
Lo chiedo perchè essendo un altro periodo (frase) del medesimo comma 28, lo scrupolo non mi appare eccessivo.
3) a continuare, "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.". Dunque, si può spendere anche il 100%, ma per il 2019 si guarda il rispetto dei limiti fino a che anno? ... 2017? poichè i bilanci di regola si dovrebbero approvare entro il dicembre dell'anno precedente pertanto l'ultimo esercizio rendicontato è quello del penultimo anno precedente a quello che si preventiva? Confermatemi si/no.
GRAZIE E A BUON RENDERE.
chiedo un aiuto per comprendere meglio l'art. 9 comma 28 del DL 78/2010.
Le domande che vi pongo sono:
1) esistono (?) letture autorevoli (intendasi pareri della Corte dei Conti) secondo le quali il passaggio "... possono avvalersi di personale a I) tempo determinato o con II) convenzioni ovvero con III) contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009" possa essere letto in senso cumulativo delle tre forme giuridiche, ovvero che il limite del 50% possa essere inteso sulla somma delle tre, dunque lasciando all'Amministrazione la possibilità di "sforare" il limite della singola forma giuridica?
Per intenderci, un po' come per le spese di rappresentanza, mostre, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità ecc. per le quali ha predominato la linea della Corte costituzionale che ha aperto la strada alla lettura cumulativa ...
2) se si, tali letture si estendono anche a comprendere, nel caso di lettura favorevole, anche le forme giuridiche di lavoro flessibile dei "rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) ecc...."??
Lo chiedo perchè essendo un altro periodo (frase) del medesimo comma 28, lo scrupolo non mi appare eccessivo.
3) a continuare, "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.". Dunque, si può spendere anche il 100%, ma per il 2019 si guarda il rispetto dei limiti fino a che anno? ... 2017? poichè i bilanci di regola si dovrebbero approvare entro il dicembre dell'anno precedente pertanto l'ultimo esercizio rendicontato è quello del penultimo anno precedente a quello che si preventiva? Confermatemi si/no.
GRAZIE E A BUON RENDERE.