Bilancio Consolidato - Termini

Inviato:
01/10/2019, 17:59
da RobertoMA75
Buongiorno,
per il bilancio consolidato valgono i termini dei 20 giorni antecedenti il consiglio comunale come previsto per il rendiconto?
Grazie
Roberto
Re: Bilancio Consolidato - Termini

Inviato:
02/10/2019, 8:48
da fausto65
Sì.
Art. 239 D.Lgs. 267/2000 comma 1 lettera d-bis
Re: Bilancio Consolidato - Termini

Inviato:
02/10/2019, 10:05
da RobertoMA75
fausto65 ha scritto:Sì.
Art. 239 D.Lgs. 267/2000 comma 1 lettera d-bis
grazie il termine di riferimento di 20 giorni è per la relazione. Io chiedevo se i termini di convocazione del consiglio sono sempre 20 giorni dal deposito del bilancio consolidato corredata di relazione
Grazie
Re: Bilancio Consolidato - Termini

Inviato:
02/10/2019, 10:22
da fausto65
Per il consiglio comunale si fa riferimento al regolamento di contabilità.
Il mio regolamento prevede questo:
Art. 89
Costruzione ed approvazione del Bilancio Consolidato
(Art. 233-bis, D.Lgs. 267/2000)
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito da disposizioni di leggi, sulla base delle istruzioni ricevute dall’ente di cui al paragrafo 3.2 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni) i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:
- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell’esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.
2. Entro il 25 agosto di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito da disposizioni di leggi, sulla base delle informazioni ricevute di cui al comma precedente il Responsabile del Servizio Finanziario provvede ad elaborare lo schema di bilancio consolidato, secondo le modalità di cui ai punti 4.2 e 4.3 e 4.4 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni).
3. La proposta di deliberazione consiliare e lo schema di rendiconto sono sottoposti all’esame dell’organo di revisione che ha a disposizione 15 giorni per redigere la relazione di cui all’art. 239, comma 1 lett. d-bis), del D.Lgs. 267/2000.
4. Lo schema di rendiconto di gestione corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge e la relativa proposta di approvazione sono messi a disposizione dell’organo consiliare venti giorni prima del termine di approvazione per consentire ai componenti di esaminare la proposta della Giunta.
5. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 settembre, salvo diverso termine stabilito da disposizioni di legge, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione.
Re: Bilancio Consolidato - Termini

Inviato:
02/10/2019, 10:58
da RobertoMA75
fausto65 ha scritto:Per il consiglio comunale si fa riferimento al regolamento di contabilità.
Il mio regolamento prevede questo:
Art. 89
Costruzione ed approvazione del Bilancio Consolidato
(Art. 233-bis, D.Lgs. 267/2000)
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito da disposizioni di leggi, sulla base delle istruzioni ricevute dall’ente di cui al paragrafo 3.2 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni) i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:
- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell’esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.
2. Entro il 25 agosto di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito da disposizioni di leggi, sulla base delle informazioni ricevute di cui al comma precedente il Responsabile del Servizio Finanziario provvede ad elaborare lo schema di bilancio consolidato, secondo le modalità di cui ai punti 4.2 e 4.3 e 4.4 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni).
3. La proposta di deliberazione consiliare e lo schema di rendiconto sono sottoposti all’esame dell’organo di revisione che ha a disposizione 15 giorni per redigere la relazione di cui all’art. 239, comma 1 lett. d-bis), del D.Lgs. 267/2000.
4. Lo schema di rendiconto di gestione corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge e la relativa proposta di approvazione sono messi a disposizione dell’organo consiliare venti giorni prima del termine di approvazione per consentire ai componenti di esaminare la proposta della Giunta.
5. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 settembre, salvo diverso termine stabilito da disposizioni di legge, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione.
Fortunato che il tuo regolamento di contabilità parla di bilancio consolidato.
Il mio non è mai stato aggiornato e il bilancio consolidato non viene menzionato
E' per questo che volevo sapere se il termini del rendiconto vale anche per il bilancio consolidato
Grazie