Esercizio provvisorio e spese in conto capitale da Avanzo

Esercizio provvisorio e spese in conto capitale da Avanzo

Messaggioda ZAGOR » 14/03/2020, 22:24

Buona sera a tutti,
mi trovo a dover valutare se è possibile in esercizio provvisorio procedere ad assumere impegni sul titolo II della spesa per avvio di alcuni lavori per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali con applicazione di Avanzo vincolato.
Tenendo conto che:

1) Il mio Comune non ha ancora approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
2) Il Rendiconto di Gestione 2018 presenta somme vincolate per oneri di urbanizzazione;
3) Per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'Ente è consentito l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate dell'Avanzo di amministrazione in base a una relazione documentata del dirigente competente e previo parere dell'Organo di Revisione;
4) E' consentito impegnare spese in conto capitale solo per lavori di somma urgenza.

è possibile, tramite variazione al Bilancio di previsione 2019.2021, applicare quota parte dell'Avanzo vincolato (oneri di urbanizzazione) per poi impegnare spese per investimenti (costruzione loculi cimiteriali) ?

Secondo me no !!

Che ne dite ?
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Re: Esercizio provvisorio e spese in conto capitale da Avanz

Messaggioda RMonti » 15/03/2020, 12:39

Concordo.
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Re: Esercizio provvisorio e spese in conto capitale da Avanz

Messaggioda ZAGOR » 15/03/2020, 18:05

Grazie!
ZAGOR
 
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Re: Esercizio provvisorio e spese in conto capitale da Avanz

Messaggioda lungro » 16/03/2020, 9:35

Durante l’esercizio provvisorio per quanto attiene alle QUOTE VINCOLATE/ACCANTONATE (art. 163, comma 7, art. 187, commi 3 e 3-quinquies, e art.175, comma 5-bis, lettera a), del TUEL, paragrafi 8.11 e 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria): l’applicazione è consentita con deliberazione di Giunta comunale, dopo aver acquisito il parere dell’organo di revisione, sulla base di una relazione documentata del dirigente/funzionario competente, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente. L’applicazione è consentita solamente dopo l’approvazione da parte della Giunta stessa del prospetto aggiornato della composizione del risultato contabile di amministrazione presunto di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011. Questa variazione va comunicata al Consiglio comunale con le modalità indicate dal regolamento di contabilità (art. 175, comma 5-ter, del TUEL);
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Re: Esercizio provvisorio e spese in conto capitale da Avanz

Messaggioda PINCOPALLO » 16/03/2020, 13:29

La realizzazione di loculi cimiteriali non è ricompresa tra le tipologie di spesa per le quali il comma 460 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 ammette l'utilizzo degli oneri.
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Re: Esercizio provvisorio e spese in conto capitale da Avanz

Messaggioda RMonti » 16/03/2020, 14:46

Decreto-legge 28-12-1989 n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (che non è stato abrogato dalla legge di bilancio 2017)

Articolo 26-bis. Impianti cimiteriali.

1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .

2. Ai fini dell'applicazione della norma di cuial comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21ottobre 1975, n. 803 , e successive modificazioni
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Re: Esercizio provvisorio e spese in conto capitale da Avanz

Messaggioda PINCOPALLO » 16/03/2020, 17:18

RMonti ha scritto:Decreto-legge 28-12-1989 n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (che non è stato abrogato dalla legge di bilancio 2017)

Articolo 26-bis. Impianti cimiteriali.

1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .

2. Ai fini dell'applicazione della norma di cuial comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21ottobre 1975, n. 803 , e successive modificazioni

Grazie della precisazione: mi era proprio sfuggita.
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Re: Esercizio provvisorio e spese in conto capitale da Avanz

Messaggioda RMonti » 16/03/2020, 17:24

In effetti come norma è un po' "datata".
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