CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO ORDINANZA 658/2020

Abbiamo ricevuto questa comunicazione da parte della RGS provinciale:
«L’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ha disposto l’istituzione di un fondo di solidarietà alimentare destinato ai Comuni per la fornitura di generi alimentari di prima necessità alle famiglie bisognose del proprio territorio. Si riportano di seguito, per facilità di lettura, alcuni estratti dell’ordinanza medesima:
Art. 1
1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarieta' alimentare.
Art. 2, comma 4
4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonche' delle donazioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune e' autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessita'.
Per quanto sopra si ritiene opportuno fornire indicazioni univoche relativamente alla corretta contabilizzazione in Siope dei cennati movimenti di cassa, al fine di pervenire ad una uniforme codifica sul territorio nazionale.
Pertanto la corretta contabilizzazione delle somme di cui trattasi è la seguente:
=> In entrata: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri
In spesa, secondo le tipologie finanziabili ai sensi dell'art. 2, c. 4 dell'ordinanza:
=> buoni spesa, alla voce U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali.
=> generi alimentari o prodotti di prima necessità, alla voce U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari.»
Personalmente, visto che l'ordinanza fa espressa deroga al decreto legislativo 50/2016 (codice dei contratti), mi chiedo che "c'azzecca" imputare i buoni spesa al macroaggregato 04 (trasferimenti).
A ogni modo, se questo voglio, questo gli daremo!
«L’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ha disposto l’istituzione di un fondo di solidarietà alimentare destinato ai Comuni per la fornitura di generi alimentari di prima necessità alle famiglie bisognose del proprio territorio. Si riportano di seguito, per facilità di lettura, alcuni estratti dell’ordinanza medesima:
Art. 1
1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarieta' alimentare.
Art. 2, comma 4
4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonche' delle donazioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune e' autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessita'.
Per quanto sopra si ritiene opportuno fornire indicazioni univoche relativamente alla corretta contabilizzazione in Siope dei cennati movimenti di cassa, al fine di pervenire ad una uniforme codifica sul territorio nazionale.
Pertanto la corretta contabilizzazione delle somme di cui trattasi è la seguente:
=> In entrata: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri
In spesa, secondo le tipologie finanziabili ai sensi dell'art. 2, c. 4 dell'ordinanza:
=> buoni spesa, alla voce U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali.
=> generi alimentari o prodotti di prima necessità, alla voce U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari.»
Personalmente, visto che l'ordinanza fa espressa deroga al decreto legislativo 50/2016 (codice dei contratti), mi chiedo che "c'azzecca" imputare i buoni spesa al macroaggregato 04 (trasferimenti).
A ogni modo, se questo voglio, questo gli daremo!