da MonicaB » 12/06/2020, 16:46
Se può esserti utile:
Il «buono-corrispettivo» è uno strumento che «contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o da prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esse relative» (articolo 6-bis del Dpr 633/1972).
Il buono si considera "multiuso", se all'emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni a cui il buono dà diritto (articolo 6-quater del Dpr 633/1972). In questo caso, nella considerazione che il buono multiuso consente al suo possessore di poter acquistare, con ampia discrezionalità, tutta una serie beni di varia tipologia, non ancora distintamente individuati al momento della sua emissione, l'emissione del buono multiuso e i suoi successivi trasferimenti non comportano anticipazione del momento impositivo e non assumono quindi rilevanza ai fini Iva proprio in quanto non è dato conoscere, in modo anticipato, l'Iva applicabile; ne consegue che la cessione dei beni sottesa al buono multiuso si considera quindi effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 del Dpr 633/1972, assumendosi come pagamento l'accettazione da parte dell'operatore commerciale del buono medesimo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni. Pertanto, qualora il Comune acquisisca direttamente dagli operatori commerciali i buoni "multiuso" questi ultimi non dovranno emettere fattura elettronica al Comune, ma dovranno semplicemente emettere una nota di addebito esclusa dal campo di applicazione Iva con la quale chiedono il pagamento del valore monetario dei buoni, proprio in quanto ogni trasferimento dei buoni multiuso precedenti all'accettazione degli stessi non costituisce momento di effettuazione dell'operazione. In questo caso, sarà l'operatore commerciale a versare direttamente l'Iva all'Erario a seguito dell'emissione dello scontrino fiscale da emettere al momento della spendita del buono da parte del soggetto portatore dello stesso.
Pertanto il commerciante emette nota di addebito che non è operazione commerciale e non è soggetta alle regole della tracciabilità.
Ciò non toglie che debbano comunque essere effettuati i più rigorosi controlli sulla correttezza degli importi richiesti e debba essere allegata idonea documentazione probatoria, così come stabilito contrattualmente fra le parti