RESPONSABILITA' FINANZIARIO. GARANTE DELLA CORRETTEZZA DELLA

Assunzioni di personale
Con la sentenza n. 41/2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti delle Marche
sono stati condannati per danno erariale alcuni dirigenti comunali per violazione dell’art.
9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016, che ricordiamo prevede, in caso di mancato
rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e
del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro 30 gg. dal termine previsto per
l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, che gli enti non possono procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo (ivi compreso l’istituto del comando ex art. 70,
comma 12 del D.Lgs. n. 165/2001), fino a quando non abbiano adempiuto, ed è fatto loro
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi
del vincolo. Nel caso specifico, si trattava di assunzioni effettuate senza aver approvato,
entro il 30 settembre, il bilancio consolidato dell’esercizio precedente.
La sentenza offre alcuni interessanti spunti di riflessione. Innanzitutto, vengono
condannati, con addebiti differenti, tutti i dirigenti coinvolti: quello che ha sottoscritto il
contratto individuale di lavoro, in rappresentanza dell’ente, quello che ha adottato la
determinazione di assunzione del personale ed infine il dirigente finanziario che ha
espresso il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Viene
in tal senso ribadito, ancora una volta, che il ruolo di responsabile dei servizi finanziari
non si limita ad una mera verifica della copertura finanziaria della spesa, ma assurgere a
vero e proprio garante degli equilibri di bilancio, della correttezza della spesa e del
rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Con la sentenza n. 41/2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti delle Marche
sono stati condannati per danno erariale alcuni dirigenti comunali per violazione dell’art.
9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016, che ricordiamo prevede, in caso di mancato
rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e
del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro 30 gg. dal termine previsto per
l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, che gli enti non possono procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo (ivi compreso l’istituto del comando ex art. 70,
comma 12 del D.Lgs. n. 165/2001), fino a quando non abbiano adempiuto, ed è fatto loro
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi
del vincolo. Nel caso specifico, si trattava di assunzioni effettuate senza aver approvato,
entro il 30 settembre, il bilancio consolidato dell’esercizio precedente.
La sentenza offre alcuni interessanti spunti di riflessione. Innanzitutto, vengono
condannati, con addebiti differenti, tutti i dirigenti coinvolti: quello che ha sottoscritto il
contratto individuale di lavoro, in rappresentanza dell’ente, quello che ha adottato la
determinazione di assunzione del personale ed infine il dirigente finanziario che ha
espresso il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Viene
in tal senso ribadito, ancora una volta, che il ruolo di responsabile dei servizi finanziari
non si limita ad una mera verifica della copertura finanziaria della spesa, ma assurgere a
vero e proprio garante degli equilibri di bilancio, della correttezza della spesa e del
rispetto dei vincoli di finanza pubblica.