da Fin2017 » 23/10/2020, 12:58
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2020 n. 262 del documento del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 agosto 2020, n. 132 cambiano i casi di rifiuto delle fatture per le PA. Dal 6 novembre gli enti locali potranno rifiutare le fatture elettroniche solo nei seguenti casi:
a) operazione non effettuata a favore del destinatario
b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), tranne per i casi di esclusione;
e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa.
Dovrà essere inviata al fornitore, attraverso SdI, una comunicazione del rifiuto che specifichi la causa.
Il rigetto non è ammesso nei casi in cui la correzione può avvenire mediante le procedure di variazione IVA (articolo 26 DPR 633/1972).
Su questo ultimo punto, perdonate l'ignoranza, avrei una domanda: se il fornitore emette erroneamente fattura senza indicazione del regime split ma con iva a esigibilità immediata, come può poi correggere non trattandosi di variazione fattibile attraverso nota di variazione?