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UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO

MessaggioInviato: 17/03/2021, 20:33
da angelo sessa
Il risultato di amm.ne al 31.12.2019 si compone di una quota accantonata per fondo contenzioso pari a 100.000.
nel corso del 2020 ne è stata applicata , con variazione di bilancio , una parte pari a 20.000.
ne rimane pertanto un importo di 80.000

prima che venga approvato il consuntivo 2020 è possibile applicare al bilancio 2021 ( redigendo) una quota dell'avanzo accantonato ( quale parte del fondo contenzioso e destinata alle eventuali soccombenze per le quali si è accantonato)?

Se si, va qualificato quale avanzo presunto? In tal caso vi sono specifiche prescrizioni da rispettare?

GRAZIE

Re: UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO

MessaggioInviato: 17/03/2021, 21:27
da PINCOPALLO
È avanzo presunto, e l’utilizzo anticipato è ammesso (con iscrizione in bilancio o con variazione) per le finalità e secondo le modalità previste dall’art. 187, comma 3, del TUEL (relazione del dirigente per evitare danni) e con approvazione del modello allegato a/1.
Però l’utilizzo per “eventuali soccombente” non mi sembra rientrare nell’articolo citato (se le soccombenze sono “eventuali” non c’è l’urgenza di proseguire, o avviare, attività soggette a termini o scadenza); sarebbe possibile solo se la soccombenza è effettiva ed attuale (leggi: sentenza di condanna).