SALVATRICE ha scritto:buonasera, mi sapete indicare se ci sono entrate in conto capitale che posso destinare alle entrate in conto corrente?
forse intendevi da destinare a spese correnti .... Si, per esempio oneri urbanizzazione nella misura consentita dalle disposizioni.
leggi qua:
Gli oneri di urbanizzazione soccorrono il bilancio
L'articolo 109, comma 2, del D.L. n. 18/2020 stabilisce che gli enti locali, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, possono utilizzare, per l'esercizio finanziario 2020, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, per finanziare le spese correnti connesse con l'emergenza COVID-19. In sostanza, tale facoltà è stata prevista in deroga alla regola principale che era stata introdotta dall'articolo 1, comma 460, Legge n. 232/2016; tale deroga doveva essere espressa in quanto, nel vigente quadro normativo, si rinviene il principio generale di divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale.
Conseguentemente, i proventi in questione, oltre a dover essere prioritariamente utilizzati per garantire gli equilibri di bilancio, dovranno essere destinati agli specifici utilizzi stabiliti dalla Legge n. 232/2016, senza vincoli temporali, e, per il solo anno 2020, a quelli previsti dal D.L. n. 18/2020, e cioè:
- utilizzo ai fini del riequilibrio di bilancio;
- spese correnti emergenza Covid-19;
- realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione e demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.
Si ricorda, che Arconet, con la Faq n. 28, ha chiarito che l'art. 1, comma 460, della Legge n. 232/2016, individua, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001, un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente; pertanto, l'elenco previsto dalla citata disposizione non rappresenta, secondo la Commissione, un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese.
Da Paweb del 26 marzo 2020