Facoltà di rinvio

salve a tutti,
l'esercizio della facoltà di rinvio di cui all'art. 3 del dlgs 118/2011 (contabilità economico-patrimoniale, piano dei conti integrato) e bilancio consolidato deve essere disposta necessariamente con atti deliberativi dell'Ente?
In Sicilia, per esempio, il legislatore regionale, ha disciplinato tale aspetto introducendo esplicitamente una norma che prevede l'adozione formale di propri atti deliberativi per l'esercizio della facoltà di rinvio. (LR 3./2105 art. 11 comma 3).
Come ci si deve regolare secondo voi?
l'esercizio della facoltà di rinvio di cui all'art. 3 del dlgs 118/2011 (contabilità economico-patrimoniale, piano dei conti integrato) e bilancio consolidato deve essere disposta necessariamente con atti deliberativi dell'Ente?
In Sicilia, per esempio, il legislatore regionale, ha disciplinato tale aspetto introducendo esplicitamente una norma che prevede l'adozione formale di propri atti deliberativi per l'esercizio della facoltà di rinvio. (LR 3./2105 art. 11 comma 3).
Come ci si deve regolare secondo voi?