irap su tfr sindaco

Inviato:
29/08/2024, 18:59
da mannie
dal punto di vista dell'irap come si procede sul tfr che deve essere erogato al Sindaco?
grazie per aiuto

Re: irap su tfr sindaco

Inviato:
30/08/2024, 9:51
da annand1959
Tassazione irap indennità fine mandato
Scritto da Interdata Cuzzola | 11/03/2014
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29/E del 15 aprile 2010 ha chiarito che l’indennità di
fine mandato, corrisposta dal comune al sindaco uscente, concorre alla formazione della base
imponibile Irap dell’ente locale, a prescindere dal fatto che venga assoggettata a tassazione separata
ai fini Irpef.
Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (tra le quali rientrano i comuni ed altri enti locali) determinano la base imponibile da assoggettare
a tassazione ai fini dell’IRAP secondo le regole dettate dall’articolo 10-bis) del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446. L’agenzia delle entrate afferma che: “le somme e le indennità costituenti
redditi assimilati ed i compensi per lavoro autonomo occasionale sono soggetti ad Irap. Dal 1°
gennaio 2001 rientrano tra i redditi assimilati anche le collaborazioni coordinate e continuative.
L’inquadramento Irap dei redditi assimilati è decisamente diverso da quello previsto per il lavoro
dipendente.
Ai sensi dell’art.10-bis del decreto Irap, la base imponibile è pari:
– all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, nel caso dei redditi di lavoro
dipendente;
– all’ammontare dei redditi assimilati di cui all’art. 50 del Tuir, per gli assimilati.
Mentre per i dipendenti viene fatto riferimento alle retribuzioni erogate ed imponibili previdenziali
(per questo motivo il tfr non è assoggettato ad irap), per gli assimilati si richiamano “le somme e le
indennità erogate costituenti redditi assimilati“.
La base imponibile Irap per l’attività istituzionale degli enti pubblici è costituita dalla somma delle
retribuzioni erogate al personale dipendente, dei compensi per redditi assimilati e delle erogazioni
per lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
L’articolo 50, comma 1, lettera g), menziona espressamente tra i redditi assimilati a quelli di lavoro