Pagina 1 di 1

Verifiche su Determine di salario accessorio

MessaggioInviato: 02/12/2024, 15:55
da Massimo75
Salve a tutti.
Volevo un confronto circa le procedure in essere nei confronti delle determine di salario accessorio del personale prima di apporre il visto contabile da parte del Responsabile Finanziario.

Nello specifico le determine di salario accessorio nel nostro comune seguono questo iter:
- Il responsabile del servizio provvede a fare la determina per la propria area, appone il visto di regolarità tecnica e inoltra l'atto all'Area Finanziaria;
- L'Area Finanziaria (ha solo la gestione economica del personale) provvede ad inoltrare la determina all'Area che detiene la gestione della parte giuridica del personale, ai fini del controllo della determina circa gli aspetti giuridici;
- Quest'ultima provvede a fare un controllo(non appone però alcun visto) e reinoltrare all'Area Finanziaria;
- L'Area Finanziaria, come parte economica del personale, verifica disponibilità e correttezza dei capitoli e appone il visto contabile per la liquidazione.

Di seguito le seguenti domande:
1) Il segretaro comunale ci segnalava non dovuta la verifica da parte della gestione giuridica, in quanto nell'apposizione del visto di regolarità tecnica, il responsabile si assume la responsabilità della legittimità dell'atto. Cosa ne pensate?
2) L'Area Finanziaria, anche in considerazione del fatto che ha la gestione economica del personale, che tipo di verifica deve fare oltre a quelle elencate? Vanno fatte, ad esempio, ulteriori verifiche quali timbrature dei cartellini degli straordinari, correttezza dell'indennità di responsabilità, ecc?

Grazie anticipatamente per eventuali risposte

Re: Verifiche su Determine di salario accessorio

MessaggioInviato: 05/12/2024, 9:33
da Robertsardinia
Ciao,
per quanto riguarda il punto 1 il segretario ha ragione.
La firma tecnica implica la correttezza giuridica dell'atto.
Si potrebbe però ovviare, se il programma gestionale lo consente, con un iter che permette lo scambio dei documenti ancora non firmati così che se ci fossero modifiche da fare suggerite da altri settori si possa fare. Da valutare la complessità e convenienza generale.

domanda 2
il controllo contabile del ragioniere non entra nel merito dell'atto ma delle sole verifiche di copertura, corretta imputazione, etc...
leggi qui:
Secondo il sistema delle competenze assegnate dal TUEL e ridisegnate dalla riforma operata con il d. l. n. 174/2012, la verifica della legittimità delle deliberazioni, sia esse di giunta che di consiglio, non rientra tra i controlli che il responsabile del servizio di ragioneria deve effettuare prima dell’emissione del proprio parere di regolarità contabile. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Lazio, con deliberazione n. 183/2024.

Secondo la Sezione, il parere di regolarità contabile non può che coprire la legittimità della spesa in senso stretto del termine, cioè la corretta imputazione al capitolo del bilancio dell’ente, la regolare copertura finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio, esulando dai compiti del responsabile del servizio di ragioneria ogni valutazione sulla legittimità dell’atto deliberativo (cfr. in termini Sent. Corte dei conti – Sez. giur. Calabria n.185/2019). Compete al responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del d. l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, esprimere un parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione qualora la stessa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. Tale parere, che rientra tra quelli preventivi, è previsto dall’art. 147 del TUEL.

La lettura combinata dall’art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL permette di individuare, innanzitutto, il contenuto del parere di regolarità tecnica, che non si limita a verificare l’attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l’insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Di contro, con il “parere di regolarità contabile” il fine perseguito dal legislatore è stato quello di assegnare al responsabile del servizio di ragioneria un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di bilancio dell’ente e, a tal fine, nell’esprimere tale parere egli dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, valutando: a) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente; b) il corretto riferimento (si sottolinea effettuato dall’organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.

Re: Verifiche su Determine di salario accessorio

MessaggioInviato: 05/12/2024, 10:36
da ullifa
https://www.gruppodelfino.it/news/il-se ... el-merito/

La Corte dei Conti Lazio, Sezione Giurisdizionale, con sentenza n. 183/2024, ha espresso precise puntualizzazioni circa i pareri dei responsabili enti locali, circoscrivendo la responsabilità del capo settore finanze ai soli aspetti contabili, escludendo qualsiasi obbligo di verifica del merito