RAG ha scritto:Grazie.
Sono molto combattuta tra la risposta di Publika che mi sembra più permissiva e quella di Halley che mi sembra più restrittiva...Qualcuno di voi ha altre dritte da darmi?
Direi di no!
L'avanzo libero potrà essere applicato in base all'articolo 187, comma 2, lettera d), del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, nei casi di sopravvenute «spese correnti a carattere non permanente», solo una volta verificata la non sussistenza: a) di debiti fuori bilancio; b) della necessità di adottare le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del Tuel, dove non si possa provvedere con i mezzi ordinari; c) di spese d'investimento da finanziare, a patto che la modulazione degli oneri a carico del Comune si sostanzi in concreto in «spese non permanenti», e che siffatta spesa sia riconducibile al novero delle funzioni di competenza comunale. Lo sostiene la Sezione regionale di controllo per la Basilicata con la deliberazione n. 35/2022.
Innanzitutto i Magistrati contabili evidenziano come l'avanzo libero «non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione. Anzi, l'avanzo di amministrazione "libero" delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato» (Corte costituzionale, sentenze n. 138/2019 e n. 167/2021).
Sotto il profilo contabile, il Collegio segnala come delle «spese correnti a carattere non permanente», già definite altresì «spese di funzionamento non ripetitive», o anche «spese correnti una tantum», si occupa l'allegato 7 al Dlgs 23 giugno 2011 n. 118 il quale opera al punto 1, lettera g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi; il successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "non ricorrenti". In particolare, sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: a) le consultazioni elettorali o referendarie locali; b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale; c) gli eventi calamitosi; d) le sentenze esecutive ed atti equiparati; e) gli investimenti diretti; f) i contributi agli investimenti.
Quanto all'individuazione della sussistenza della caratteristica di «non permanenza» della spesa è necessario che la stessa presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità, quali fattori qualificanti delle spese elencate all'articolo 187, comma 2, del Tuel, per la cui copertura il legislatore ammette l'utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l'avanzo libero di amministrazione.
In particolare, la caratteristica di non permanenza della spesa comporta che la stessa:
• non possa mai essere fissa e costante;
• manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di "permanenza";
• sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune.