Mutuo liquidità D.L. 35 e Riaccertamento straordinario

Inviato:
24/04/2015, 13:43
da NICOLA78
In sede di riaccertamento ordinario non ho eliminato il residuo relativo alla quota capitale del mutuo per anticipazione di liquidità D.L. 35 (titolo III spesa).
Ora per il riaccertamento straordinario sono obbligato ad eliminare il residuo complessivo e reimputare le singole quote 2015-2016-2017 secondo il piano di ammortamento.
Problema: la mia software house dice che non posso lavorare su residui passivi del titolo III in sede di riaccertamento straordinario!
Possibile!!!???
L'alternativa sarebbe tenersi il residuo passivo e pagarci sopra fino ad esaurimento del piano di ammortamento!!!???
Re: Mutuo liquidità D.L. 35 e Riaccertamento straordinario

Inviato:
24/04/2015, 23:41
da Mtiziana
Di seguito la risposta di Arconet allo stesso quesito:
Domanda
LE QUOTE CAPITALI PER IL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'EX DL 35 E 66 OGGI A RESIDUO PASSIVO AL TITOLO III IN SEDE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO CONFLUISCONO NEL FPV IN QUANTO OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA O RESTANO A RESIDUO PASSIVO IN QUANTO L'ENTE PUO’ RESTITUIRLA IN QUALSIASI MOMENTO E DUNQUE GIA' ESIGIBILE?
Risposta
come già evidenziato nel webinar del 10 marzo, Arconet si è già espresso sul trattamento da riservare all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013:
nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n.5.6 “Gli impegni riguardanti la spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall’ente) sono imputati al bilancio dell’esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono effettuati a seguito dell’effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti)“.
Pertanto occorre impegnare le spese per il rimborso dell’anticipazione, sulla base del piano di ammortamento trentennale, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale.