Al fine di ottimizzare il flusso informativo legato alla recente introduzione della fatturazione elettronica, si ricordano alcune disposizioni essenziali legate alla gestione della stessa per evitare casi di rifiuto dei documenti da Voi trasmessi:
- IMPOSTA DI BOLLO
Sono soggette ad imposta di bollo (ad oggi 2 euro) le fatture/note debito d’importo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/72) o territoriale (art. da 7 a 7-septies); escluse dalla base imponibile dell’IVA (art.15); esenti da IVA (art.10)
Il bollo deve essere apposto in modo virtuale dal soggetto emittente. Per i documenti informatici (quindi anche per le Fatture Elettroniche) l’unica modalità di assolvimento dell’imposta di bollo e’ quella virtuale, e tale adempimento e’ regolato dal D.M. 17 giugno 2014 che all’art.6 ha introdotto una nuova disciplina per l’assolvimento dell’imposta di bollo prevedendone il versamento relativo alle fatture emesse durante l’anno solare, mediante il modello F24, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero entro il 30 aprile dell’anno successivo (v. Ris.43/E del 28/04/2015).
Le fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo devono riportare l’annotazione ’imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014’.
Il bollo virtuale apposto sulla fattura e’ a carico del debitore; le richieste di pagamento mancanti del bollo verranno rifiutate.
Nel dettaglio, per la corretta compilazione della fattura elettronica, occorre che l’importo del bollo sia compreso nel totale fattura, indicato nelle linee di dettaglio della fornitura e indicato nei dati di riepilogo per aliquota Iva tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (art.15 DPR 633/1972)
- CIG e CUP
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare:
Il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di cui alla L. 136/2010;
Il Codice Unico di Progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico (campo 2.1.2.7.6);
- ORDINI
Ai fini del corretto assolvimento del processo contabile di liquidazione e pagamento dei documenti entro i termini stabiliti, e’ assolutamente indispensabile la corretta indicazione da parte del Fornitore dell’ordine preventivo di acquisto ove previsto.
In particolare l’indicazione dell’ordine di acquisto va inserita compilando esclusivamente l’apposita sezione del tracciato xml SDI (denominata "DatiOrdineAcquisto") esattamente come riportato nell’ordine stesso e senza ulteriori specifiche (es: FAC15/A93, ALB15/447, SMN15/28, ...) .
Nel caso in cui non siano previsti ordini di acquisto preventivi, ulteriori indicazioni verranno comunicate a breve.
Distinti Saluti.
------------
Noi fatturiamo in REGIME IMPONIBILE SPLIT PAYMENT noi - FORNITORI non dobbiamo assolvere tale adempimento ?
